Rapina impropria, omesso esame dei motivi aggiunti e lieve entità (Cass. pen. Sez. II n. 12496 del 01.04.2025)
Il difetto di motivazione della sentenza di appello su un motivo generico non è censurabile in cassazione: il motivo resta inammissibile fin dall’origine. La circostanza attenuante della lieve entità del fatto è esclusa dall’entità non lieve del danno.