Inerzia della Commissione PNRR-PNIEC e obbligo di concludere la VIA (TAR Puglia n. 702 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tutti i termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e non possono essere derogati se non per espressa dichiarazione di successive leggi, nel rispetto del diritto europeo. L’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti e l’elevato numero di istanze pendenti non giustificano il ritardo, perché le disfunzioni organizzative interne non costituiscono causa di esclusione della responsabilità dell’amministrazione. Al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte: il silenzio-assenso dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990 opera anche nei procedimenti pluristrutturati, dove il mancato assenso si converte ope legis in atto di assenso. Il concerto del MIC interviene in fase successiva e, per gli impianti da fonti rinnovabili su aree idonee, si configura come parere obbligatorio non vincolante, superabile decorso inutilmente il termine.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al MASE, il 13 aprile 2022, istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale relativo a un impianto agro-fotovoltaico da realizzarsi in area agricola nel Comune di Manfredonia. Il MASE ha chiesto la riformulazione dell’istanza, poi ha dichiarato la procedibilità e ha riconosciuto la competenza istruttoria della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Dopo la pubblicazione dell’avviso, la consultazione pubblica e le integrazioni documentali trasmesse dalla società, il procedimento si è arrestato senza provvedimento conclusivo. La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento, chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario ad acta. I Ministeri resistenti hanno eccepito la non perentorietà dei termini, l’esistenza di criteri di priorità e la mancanza del parere del MIC.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dei termini. L’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 li qualifica espressamente come perentori, e l’art. 3-bis dello stesso decreto impedisce deroghe implicite. La disciplina sui progetti prioritari introdotta dal d.l. n. 153/2024, convertito dalla l. n. 191/2024, esclude espressamente di pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.

La tesi difensiva sui criteri di priorità non regge. Richiamando il precedente del Cons. Stato n. 9791/2024, il Collegio osserva che le disfunzioni organizzative interne agli uffici non possono essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento, potendo rilevare solo sul piano della responsabilità personale del funzionario.

Il punto centrale riguarda il ruolo delle amministrazioni coinvolte. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 impone all’autorità competente di procedere comunque alla valutazione anche quando i pareri non siano resi nei termini o esprimano elementi di dissenso. La disposizione si coordina con l’art. 17-bis della l. n. 241/1990, che il Collegio interpreta in senso estensivo sulla scorta del parere del Cons. Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 2016: il silenzio dell’amministrazione interpellata equivale a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento finale, quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato.

Quanto al concerto del MIC, il Tribunale ne colloca l’intervento in una fase successiva rispetto alla stasi contestata, che riguarda anzitutto la mancata determinazione della Commissione. Il secondo periodo dell’art. 25, comma 2-bis, fa salvo l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021: per gli impianti da fonti rinnovabili su aree idonee l’autorità paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda.

Il Collegio richiama i propri precedenti n. 1264/2024 e n. 500/2024. Alla luce di questo quadro, l’inerzia risulta censurabile. Il ricorso è accolto: il TAR accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al MASE di determinarsi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario resta eventuale e subordinata a istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Le spese sono poste in solido a carico delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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