Certificati bianchi, addizionalità economica dell’investimento e rigetto della RVC (Cons. Stato n. 4456 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’addizionalità economica costituisce condizione autonoma e necessaria per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi. Non è meritevole di incentivo l’intervento di efficienza energetica che, per effetto del risparmio di spesa conseguito, consenta di recuperare i costi di investimento sostenuti. Il GSE può quindi rigettare la richiesta di verifica e certificazione quando i risparmi non siano aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero comunque prodotti per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa o del mercato, dovendosi escludere dal sostegno le tecnologie già rappresentative del settore e gli interventi imposti da obblighi normativi. Il potere di verifica e controllo del Gestore si esercita in ogni fase del procedimento, senza che l’approvazione della PPPM o delle RVC precedenti integri un affidamento tutelabile, e la determinazione di rigetto non integra un atto di autotutela né di decadenza.
Il Fatto
La società appellante, titolare di uno stabilimento siderurgico, aveva presentato una Proposta di Progetto e Programma di Misura per un intervento di revisione del sistema di alimentazione dei serbatoi, ottenendo l’ammissione al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica e il riconoscimento delle prime richieste di verifica. In occasione della successiva RVC, il GSE, coadiuvato da ENEA, avviava il controllo e rigettava l’istanza rilevando che l’utilizzo dell’acqua di rete in pressione costituiva applicazione tecnologica standard, che i risparmi erano non addizionali e che mancava la documentazione sulle schede tecniche del motore elettrico.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria. La società ha proposto appello, dolendosi tra l’altro della formazione del silenzio-assenso, della contraddittorietà rispetto ai provvedimenti favorevoli presupposti, della violazione delle garanzie partecipative e dell’insussistenza del requisito economico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, osservando che la disciplina invocata dall’appellante concerne i soli provvedimenti di annullamento d’ufficio e di decadenza, non anche l’atto di rigetto adottato all’esito di apposita istruttoria. Nel merito, la questione preliminare riguarda la rilevanza dell’addizionalità economica, valutata in base al rapporto tra costo dell’investimento e risparmio energetico conseguito.
Il Consiglio condivide la tesi del GSE, coerente con il proprio orientamento espresso nella sentenza n. 5095 del 23 maggio 2023, secondo cui i risparmi incentivabili vanno calcolati al netto di quelli non addizionali. Il risparmio economico riflette un’esigenza indeclinabile rispetto a un intervento finanziato con risorse pubbliche. Irrilevanti sono i fattori economici ulteriori prospettati dall’appellante, in quanto meramente ipotetici e non supportati da onere istruttorio.
Infondata è anche la deduzione sul preteso revirement interpretativo del Gestore: l’istruttoria è coerente con la disciplina di riferimento e l’applicazione della norma non può essere preclusa da precedenti comportamenti inerti. Le Linee Guida del 2017 sono comunque successive alla determinazione impugnata.
Quanto alla violazione della disciplina dell’autotutela, il Collegio ribadisce che l’omessa pronuncia su un motivo non impone il rinvio al TAR, potendo il giudice d’appello integrare la motivazione. La vicenda si colloca fuori dall’alveo dell’autotutela e della decadenza, poiché il provvedimento è frutto di attività di controllo propedeutica al riconoscimento degli incentivi, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 18 dell’11 settembre 2020.
Anche il secondo motivo è infondato: l’approvazione della PPPM è requisito necessario ma non sufficiente, e l’art. 14, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2012 attribuisce al GSE il potere di verifica in ogni fase. Il terzo motivo è respinto perché il provvedimento dà conto delle osservazioni endoprocedimentali. Il quinto motivo, riproposto, è respinto nel merito, non incidendo il difetto di partecipazione ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e fondandosi le contestazioni sulla mancata produzione documentale. La domanda risarcitoria segue al rigetto. Spese compensate.
Nota della Redazione
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