Ottemperanza e sopravvenuta demolizione: rigetto e compensazione delle spese (Cons. Stato n. 4180 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che dia esecuzione al giudicato non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Il giudice può rigettare la domanda quando il petitum sostanziale del ricorrente ecceda la portata del dictum da ottemperare. La statuizione di compensazione delle spese costituisce espressione della discrezionalità del giudice e non è sindacabile in appello se non per ragioni palesemente illogiche, erronee o abnormi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al TAR Puglia di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida a adottare provvedimenti sanzionatori e ripristinatori, a esecuzione della sentenza n. 475 del 10 marzo 2023. Quel giudizio aveva respinto il ricorso di una diversa società avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria, relativo a una tettoia.
Con ordinanza n. 245 del 29 febbraio 2024 il TAR riqualificava il ricorso quale richiesta di ottemperanza. Nelle more, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione della tettoia. Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che la domanda mirasse anche alla demolizione di un muro di recinzione, estraneo al giudicato, e compensava le spese. La società appellava dolendosi del mancato riconoscimento dell’improcedibilità e della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato. Il TAR aveva correttamente preso atto del sopravvenire, in corso di causa, di un’ordinanza di demolizione giudicata satisfattiva del giudicato da ottemperare. Ciò nonostante, il primo giudice ha offerto una ragionevole giustificazione del rigetto: il petitum sostanziale della ricorrente, ribadito nelle conclusioni, travalicava la portata del dictum e non poteva essere accolto. La società aveva infatti concluso per la nullità dell’ordinanza comunale nella parte in cui consentiva la permanenza di opere su area destinata a sede stradale.
Quanto alle spese, la Corte osserva che il TAR ha fondato la compensazione su una giustificazione non illogica, individuata nella peculiarità dello sviluppo procedimentale. Il Collegio aggiunge un rilievo autonomo: la compensazione sarebbe stata legittimamente adottabile, in base alla discrezionalità del giudice, anche qualora si fosse concluso per l’improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto il Consiglio di Stato richiama l’unanime indirizzo giurisprudenziale, anche di legittimità: il sindacato sulla pronuncia di compensazione è limitato a evitare che la decisione si basi su ragioni palesemente illogiche, erronee o abnormi. Fuori da tali casi, si tratta di decisione espressiva della discrezionalità del giudice, sindacabile solo se contraria alle norme di legge o manifestamente illogica, contraddittoria o erronea. Evenienze che non ricorrono nella specie.
L’appello è dunque rigettato. Il Collegio ravvisa tuttavia adeguate ragioni, nella peculiarità del caso e nel successivo dipanarsi della vicenda processuale, per disporre la compensazione anche delle spese del giudizio di appello.
Nota della Redazione
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