Certificati bianchi: PPPM non sufficiente, GSE può rigettare la singola RVC (Cons. Stato n. 5619 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura e delle precedenti richieste di verifica e certificazione non impedisce al GSE di rigettare una singola RVC, né radica un legittimo affidamento in capo all’impresa. Il potere esercitato ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 è espressione di verifica e controllo, di natura accertativa e vincolata, e non di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. Grava sull’istante, per il principio di autoresponsabilità, l’onere di provare tutti i presupposti dell’incentivo, compreso il requisito di addizionalità, da intendersi non solo tecnologica ma anche economica. L’art. 56 d.l. n. 76/2020 non costituisce norma di interpretazione autentica e non muta la natura del potere del Gestore.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dal GSE l’approvazione della PPPM relativa a un intervento di efficientamento energetico consistente nella sostituzione dei quadri di azionamento dei motori dei ventilatori di una linea di raffreddamento del clinker con quadri a tecnologia inverter. Presentata la RVC per il periodo successivo, il Gestore avviava l’istruttoria con richiesta di integrazioni e comunicava il preavviso di rigetto, poi confermato con provvedimento definitivo per difetto del requisito di addizionalità.

La società impugnava dinanzi al TAR Lazio il diniego e gli atti successivi, proponendo nel tempo quattro ricorsi per motivi aggiunti, tra cui quelli avverso il rigetto dell’istanza di riesame e avverso il provvedimento adottato ex art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011. Il TAR respingeva integralmente le domande. Propone appello la società, contestando la qualificazione del potere del GSE, la sussistenza dell’addizionalità economica e l’applicazione dell’art. 56 d.l. n. 76/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., il precedente reso su fattispecie analoga, ritenendolo dirimente per la reiezione dell’appello. Il primo argomento riguarda la natura del potere del Gestore: l’approvazione della PPPM è requisito necessario ma non sufficiente all’emissione dei titoli, secondo uno schema a formazione progressiva in cui la singola RVC è oggetto di autonoma istruttoria.

La Corte esclude che il diniego integri un annullamento d’ufficio. Il potere ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 è accertativo e vincolato, riconducibile alla decadenza, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 18/2020: manca una norma generale sui presupposti, il vizio attiene alla non veridicità degli stati dichiarati e il potere è vincolato una volta accertati i presupposti. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e l’irrilevanza di un affidamento fondato sulla sola approvazione del programma.

Il Collegio ribadisce il principio di autoresponsabilità: l’impresa deve dimostrare in ogni fase la sussistenza delle condizioni dell’agevolazione, con valenza preclusiva delle carenze. Sul punto richiama una consolidata linea giurisprudenziale della Sezione, comprensiva delle pronunce rese nel 2023, nel 2024 e nel 2025 sulla medesima materia.

Quanto all’addizionalità, la Corte conferma che il requisito va valutato anche sotto il profilo economico e non solo tecnologico. Il diniego non introduce un motivo postumo: già il provvedimento originario richiamava il grado di maturità tecnologica degli inverter e il rapporto tra risparmi e costi dichiarati. L’investimento, ripagato dai soli risparmi energetici in tempi assai brevi, sarebbe stato realizzato comunque: i risparmi non sono quindi addizionali, e l’incentivo si risolverebbe in un sussidio ingiustificato.

La Corte esclude poi che l’art. 56 d.l. n. 76/2020 abbia natura interpretativa o efficacia retroattiva, e ritiene superflua la rimessione alla Corte di giustizia, non vertendosi sull’interpretazione di norme eurounitarie. Infine, la decurtazione tra il 10 e il 50 per cento ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 è alternativa alla decadenza e non opera in caso di reiezione di una singola RVC. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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