Nessun COSAP sul pontone autostradale di proprietà statale (Cons. Stato n. 3045 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi pubblici non è dovuto dal concessionario autostradale per i pontoni e i viadotti che sovrastano le strade comunali. I pontoni costituiscono parte integrante di un bene del demanio statale a norma dell’art. 822, comma 2, cod. civ., essendo l’infrastruttura autostradale di proprietà dello Stato e realizzata in base a pianificazione legislativa statale. Il rapporto di reciproca interferenza tra beni appartenenti a demani diversi non si traduce nella posizione servente dell’uno rispetto all’altro, ma nella loro autonoma coesistenza. Ne consegue che l’occupazione del suolo comunale da parte del pontone è legittima e non integra i presupposti dell’occupazione abusiva né dell’indennità sostitutiva. Il principio di non contraddizione impedisce di qualificare come legittimo il rapporto concessorio e, al tempo stesso, come abusiva l’occupazione che ne costituisce l’oggetto.

Il Fatto

La società concessionaria gestisce un tratto autostradale che attraversa il territorio comunale mediante pontoni e viadotti collocati sopra otto strade comunali. Il Comune ha contestato l’occupazione abusiva degli spazi comunali, non essendo stata richiesta la concessione per l’occupazione di suolo pubblico, e ha notificato un avviso di determinazione del COSAP per l’annualità 2020, con indennità sostitutiva, sanzioni e interessi. La società ha impugnato l’atto e il regolamento comunale nella parte in cui prescrive l’autorizzazione anche nelle ipotesi di esonero dal canone.

Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Il Comune ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, l’errata applicazione delle leggi n. 729/1961 e n. 385/1968 e dell’art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008, oltre alla falsa applicazione degli articoli del regolamento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma il proprio orientamento, richiamando Cons. Stato n. 10011/2023 e, in termini confermativi, Cons. Stato, Sez. V, n. 10362/2025. Non è contestata la proprietà statale dell’infrastruttura, di cui i pontoni fanno parte integrante, con applicazione dell’art. 822, comma 2, cod. civ., che annovera autostrade e strade tra i beni del demanio pubblico. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare i presupposti applicativi del canone, che non può gravare un bene del demanio statale.

La pianificazione dello sviluppo autostradale nazionale, e dunque la scelta del tracciato, è imputata al solo legislatore statale, a nulla rilevando il mezzo prescelto per realizzarla, come la concessione di costruzione e gestione in luogo dell’esecuzione diretta. Non è quindi sostenibile che il concessionario, operatore economico orientato al vantaggio patrimoniale, sia assoggettato al canone mentre lo Stato, gestore diretto, ne sarebbe esonerato: l’assunto muove da una prospettiva di analisi errata.

Il rapporto di fisica prossimità tra beni di demani diversi non determina la posizione servente dell’uno rispetto all’altro. I due beni coesistono come realtà autonome, utilizzabili dai rispettivi aventi titolo senza necessità di reciproche autorizzazioni. Il pontone autostradale, parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario, non richiede alcuna autorizzazione dagli enti territoriali sui cui beni la struttura è stata realizzata in base a espressa disposizione di legge.

Il Collegio richiama il principio di non contraddizione: non è possibile qualificare il rapporto concessorio, regolato dalla legge e da atto amministrativo, come legittimo e insieme come fonte di occupazione abusiva del tratto comunale, con conseguente obbligo di COSAP. Le due affermazioni non possono coesistere. In presenza di un titolo che autorizza la gestione di un tratto autostradale demaniale, l’occupazione dei tratti in cui esso attraversa proprietà comunale è parimenti legittima, con esclusione dell’assoggettamento del concessionario al canone.

Il Collegio esclude il contrasto con l’orientamento della Cassazione invocato dall’appellante: la giurisprudenza civile concerne giudizi sull’esistenza di un regime di esenzione, mentre il petitum sostanziale in esame riguarda l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento al canone, stante la legittima occupazione del suolo e soprassuolo comunale. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la natura delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 822 c.c.

Tutte le 67 sentenze sull'art. 822 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *