Estinzione del reato esonera dalla dichiarazione anche per il grave illecito professionale (TAR Calabria n. 289 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato, pronunciata con provvedimento espresso del giudice penale, esonera l’operatore economico dall’onere dichiarativo gravante in sede di gara non soltanto per le cause di esclusione automatica di cui all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, ma anche per le ipotesi di grave illecito professionale contemplate dal comma 5 della medesima disposizione. L’effetto estintivo priva la stazione appaltante del potere di apprezzare l’incidenza pregiudizievole del fatto sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente. Ne consegue che l’omessa dichiarazione di una citazione a giudizio relativa a reato poi estinto non integra falsa dichiarazione e non legittima alcun provvedimento espulsivo. Il principio vale anche quando il fatto sia astrattamente riconducibile al grave illecito professionale, poiché diversamente opinando l’estinzione di reati di minor disvalore peserebbe più di quella di reati più gravi.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata nella gara bandita dal Comune di Cosenza per l’affidamento di servizi ambientali, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima in graduatoria per poco più di un punto. Con il ricorso introduttivo contesta anzitutto l’ammissione della aggiudicataria, deducendo che il suo legale rappresentante è stato destinatario di una citazione diretta a giudizio per un reato di lesioni colpose, circostanza non dichiarata in sede di gara e potenzialmente integrativa di grave illecito professionale. Ulteriori censure investono la verifica di congruità dell’offerta e il punteggio dell’offerta tecnica.

Acquisiti in corso di causa l’offerta tecnica e le giustificazioni, la ricorrente propone motivi aggiunti avverso la valutazione di anomalia, contestando costo della manodopera, ammortamento dei mezzi, oneri finanziari e costi di gestione. Il Comune e la controinteressata resistono, eccependo tra l’altro l’inammissibilità dei motivi aggiunti in pendenza del distinto giudizio sull’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina dapprima la censura sull’ammissione. Muovendo da un indirizzo del Consiglio di Stato che valorizza la connessione del reato con l’esecuzione di precedenti contratti, il TAR rileva che nella specie il reato è stato dichiarato estinto con sentenza, con conseguente venir meno di ogni effetto penale ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.. Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui l’obbligo dichiarativo non ricomprende le condanne per reati estinti, non per una presunzione di non gravità, ma per l’effetto privativo che l’abrogatio criminis opera sul potere valutativo della stazione appaltante.

Il passaggio decisivo è l’estensione di tale effetto esonerativo oltre il perimetro del comma 1 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Il TAR ritiene che, essendo il grave illecito professionale a struttura elastica e comprendendo anche condanne per reati diversi, l’estinzione debba sortire identico effetto sul piano degli obblighi dichiarativi. Diversamente, si giungerebbe all’esito paradossale di far pesare l’estinzione di reati minori attraverso il filtro discrezionale, mentre sarebbe inibita ogni espulsione per reati più gravi. Il Collegio richiama in senso conforme pronunce del TAR Lazio n. 8821 del 2020 e del TAR Piemonte n. 349 del 2021.

Ne discende che la mancata indicazione della citazione a giudizio non costituisce dichiarazione falsa, sussistendo piena corrispondenza tra quanto dichiarato nel DGUE e la realtà di fatto. Priva di pertinenza è la difesa del Comune che invoca l’Adunanza plenaria n. 16 del 2020, poiché manca sul piano concreto qualsiasi ipotesi di falsità dichiarativa. L’appello proposto dal solo aggiudicatario, inoltre, non incide sulle conclusioni, operando il divieto di reformatio in peius.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne afferma l’ammissibilità, stante l’autonomia del giudizio sull’accesso e non essendo stata proposta alcuna eccezione incidentale sull’offerta della ricorrente. Nel merito, il TAR ribadisce che il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Il mancato formale riscontro del costo della manodopera integra mera irregolarità procedurale, salvo che il ricorrente provi l’insufficienza dei costi rispetto ai minimi tabellari; lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali, nel caso concreto, non risulta significativo e le giustificazioni dell’aggiudicataria appaiono analitiche. Analoga insufficienza probatoria caratterizza le censure su ammortamenti, oneri finanziari e costi di gestione, mentre i rilievi sui punteggi si risolvono in una inammissibile rivalutazione comparativa. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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