Pensione privilegiata militare: decisivo il parere del Collegio medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 4 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio davanti alla Corte dei conti, il parere del Collegio medico legale istituito presso la Corte assume valore dirimente quando sia articolato, meticoloso e non contrastato da elementi contrari offerti dall’amministrazione. Il giudice può fondare su di esso l’accertamento della causa di servizio e il riconoscimento della pensione privilegiata, anche in presenza di un precedente parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. La dipendenza della patologia dal servizio può essere affermata a titolo di concausalità, ove il nesso emerga da considerazioni medico legali condivisibili. Il trattamento di privilegio decorre dalla data indicata e su di esso spettano interessi e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La ricorrente, militare in servizio nell’esercito italiano, era stata collocata in congedo assoluto per non idoneità al proseguimento del servizio, a seguito di una diagnosi di disturbo psichico in trattamento farmacologico continuativo. Con domanda presentata al Ministero della Difesa aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio aveva escluso la dipendenza della patologia dai fatti di servizio, ritenendo l’affezione a trasmissione prevalentemente ereditaria e non rapportabile al servizio neppure sotto il profilo concausale. Il Ministero aveva quindi respinto la domanda. Il primo giudizio davanti alla Sezione pugliese era stato definito con rigetto; la Sezione Prima giurisdizionale d’appello, con sentenza n. 439 del 10 novembre 2023, ha accolto l’impugnazione ravvisando una carenza motivazionale — motivazione apparente — e ha rinviato la causa alla Sezione regionale ai sensi dell’art. 170 c.g.c.
La Motivazione della Corte
Riassunto il giudizio, il Ministero si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza n. 61 dell’11 ottobre 2024 il giudice ha disposto consulenza tecnica chiedendo al Collegio medico legale se la patologia fosse dipendente da causa di servizio e quale ne fosse la classificazione tabellare in relazione al d.p.r. n. 915/78.
Il Collegio ha depositato la relazione definitiva, concludendo che il disturbo riscontrato è dipendente da causa di servizio e riconducibile alla sesta categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n. 915/78. L’organo tecnico ha individuato un nesso quantomeno di concausalità tra la patologia e il servizio prestato, sulla scorta di considerazioni medico legali che il giudice ha ritenuto pienamente condivisibili, richiamando l’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. e l’art. 5 c.g.c.
Il giudice ha posto in rilievo che il parere non è stato attenzionato da alcuna osservazione contraria dell’amministrazione convenuta. L’assenza di elementi di confutazione ha quindi reso non contestate le conclusioni dell’organo di consulenza, le quali — per la loro articolazione e meticolosità — hanno assunto valore determinante ai fini della decisione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento della causa di servizio e del conseguente diritto al trattamento privilegiato nella categoria individuata dal Collegio, a decorrere dalla data indicata. Sui ratei arretrati sono stati riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria, secondo i principi delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. Le spese legali, comprese quelle del giudizio di rinvio di secondo grado, sono state liquidate con condanna del Ministero e seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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