Requisiti di parità scolastica e terminedel 31 marzo, onere documentale e sanabilità (TAR Lazio n. 12310 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, l. n. 62/2000 grava sull’istituto richiedente. La scansione diacronica del procedimento impone all’istante di dotarsi, già al termine del 31 marzo, di tutti i presupposti indispensabili per l’anno scolastico successivo. L’Amministrazione è tenuta ad attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. n. 241/1990, offrendo la possibilità di regolarizzare la documentazione, ma tale facoltà non può svuotare l’onere di allegazione originario, né consentire una sanatoria postuma di carenze dichiarate come sussistenti in sede di istanza. La valutazione sull’ammissibilità della regolarizzazione successiva resta nella discrezionalità dell’Amministrazione, da esercitarsi considerando numero e gravità delle irregolarità riscontrate.
Il Fatto
Un istituto scolastico privato impugnava il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità procedimentali e alle note dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. L’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, aveva riscontrato plurime carenze strutturali e documentali, comunicate con preavviso di rigetto del 9 giugno 2025. A seguito delle controdeduzioni del 19 giugno 2025, ritenute parziali e generiche, veniva adottato il provvedimento di diniego. La società ricorrente contestava la legittimità dei decreti ministeriali nella parte in cui pretendono la sussistenza dei requisiti già al 31 marzo e deduceva l’insussistenza delle criticità indicate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in via preliminare dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da studenti dell’istituto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 23/2020 e l’orientamento per cui l’intervento ex art. 28 c.p.a. non può aggirare i termini per l’impugnazione autonoma di chi sia titolare di una legittimazione propria. La sospensione dell’atto di diniego, peraltro, non sarebbe idonea a costituire titolo per l’esercizio dell’attività in regime di parità, trattandosi di domanda di riconoscimento e non di revoca di uno status già acquisito.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso che possa autocertificarsi il possesso di requisiti in realtà non posseduti al momento della domanda, per poi invocare il soccorso istruttorio a sanatoria di carenze fondamentali. Il termine del 31 marzo non è un orpello formale, ma risponde all’esigenza di accertamento sostanziale della capacità della scuola di essere parificata a quella pubblica.
Sul secondo motivo, le attestazioni richieste dal D.M. n. 83/2008 non integrano obblighi ulteriori rispetto alla legge n. 62/2000: il punto 3.6 precisa gli elementi documentali per un controllo oggettivo e trasparente. Anche il terzo motivo è infondato, essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio ex art. 10-bis l. n. 241/1990 con formale richiesta di controdeduzioni. Il quarto motivo è stato infine respinto perché le irregolarità, puntualmente esplicitate e valutate alla luce delle integrazioni pervenute, risultavano perduranti e non sanate al momento del diniego.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.