Il silenzio sulla richiesta di acquisizione sanante ex art. 42-bis impone un obbligo di provvedere (TAR Marche n. 1016 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza del privato che lamenti un’occupazione sine titulo di un’area di sua proprietà, finalizzata all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, fa sorgere in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere. L’inerzia serbata su tale istanza, e perdurante anche dopo un formale sollecito, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, avverso la quale è esperibile l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. La domanda volta a ottenere l’ordine giurisdizionale di adottare un provvedimento di acquisizione sanante, riguardando l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, non può essere accolta nel merito; ciò determina il venir meno della necessità di statuire sulle correlate domande risarcitorie e indennitarie.

Il Fatto

Una società, divenuta proprietaria di alcuni terreni nel 2010, esponeva che le aree, già concesse in uso gratuito al Comune dai propri danti causa per la realizzazione di un’opera viaria connessa al potenziamento autostradale, non erano state restituite alla scadenza del titolo. L’occupazione aveva determinato una trasformazione irreversibile dei fondi, che risultavano ormai incorporati nella viabilità pubblica. Ritenendo decorso il termine per l’esercizio del potere ablatorio, la società presentava al Comune un’istanza, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, volta ad avviare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, sia per i terreni occupati che per quelli divenuti interclusi. Rimasta senza riscontro l’istanza, nonostante un sollecito, la società proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel disaminare le eccezioni preliminari, ha affermato la sussistenza della propria giurisdizione. La domanda principale, avente a oggetto la declaratoria di illegittimità del silenzio su un’istanza di avvio del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società autostradale, convenuta in giudizio in qualità di esecutrice delle opere, ritenendo necessario un contraddittorio integrale.

Nel merito, i giudici hanno accolto la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere. Essi hanno rilevato che, in presenza di una dedotta occupazione sine titulo, il proprietario può sollecitare l’ente a cessare l’illecito richiedendo la restituzione del bene o, in alternativa, l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Su tale istanza, ha precisato il TAR richiamando la giurisprudenza prevalente, grava sull’amministrazione un obbligo di provvedere in modo espresso, la cui inosservanza integra la fattispecie del silenzio-inadempimento.

Tuttavia, la domanda volta a ottenere l’ordine giurisdizionale di emanare il provvedimento favorevole è stata respinta. La scelta se procedere all’acquisizione sanante, con la conseguente determinazione dell’indennizzo, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non può essere sindacata nel merito dal giudice, al quale è consentito solo di accertare l’obbligo di attivarsi.

Di conseguenza, venendo meno la domanda principale basata sull’ordine di provvedere, il Collegio ha dichiarato assorbite le domande risarcitorie e indennitarie, che avrebbero dovuto trovare fondamento proprio nell’eventuale provvedimento di acquisizione. Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, quantificate in misura ridotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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