Cessata materia del contendere per pagamento della Carta docente (TAR Basilicata n. 120 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del credito oggetto della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dovendosi dichiarare improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza può essere pronunciata tenendo conto del ravvedimento operoso dell’Amministrazione, quale comportamento espresso con il pagamento tardivo ma anteriore alla decisione.

Il Fatto

Una docente a tempo determinato aveva ottenuto, con sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo annuale previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla spettanza della Carta Elettronica del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato.

A seguito della mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la corresponsione delle somme dovute e, in caso di incapienza del capitolo di bilancio, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’intervenuto pagamento del credito, avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata ha dato atto che il difensore della ricorrente, all’esito della discussione in camera di consiglio, ha riconosciuto l’avvenuta estinzione del credito azionato. Tale riconoscimento ha privato la controversia del suo oggetto, rendendo la pretesa interamente soddisfatta e imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con assorbimento di ogni altra questione relativa all’improcedibilità del ricorso.

La circostanza che il pagamento sia intervenuto prima della decisione ma dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza ha costituito il presupposto per valutare il comportamento processuale dell’Amministrazione. Il Collegio ha qualificato il pagamento tardivo come ravvedimento operoso, rilevante ai fini della regolazione delle spese di lite.

Il principio affermato si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione, secondo cui l’intervenuta esecuzione del giudicato ad opera della pubblica amministrazione non elide la soccombenza virtuale, quando il pagamento sia avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La condanna alle spese segue pertanto il criterio della soccombenza sostanziale, temperato dalla considerazione del comportamento satisfattivo dell’Amministrazione.

La pronuncia conferma che, nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica amministrazione, il pagamento integrale del credito non determina una declaratoria di improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse in senso stretto, quanto piuttosto la cessazione della materia del contendere, con la conseguente possibilità di compensare o regolare le spese secondo il criterio del ravvedimento operoso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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