Cessazione della materia e spese secondo soccombenza virtuale sul CEP cartaceo (TAR Campania n. 4372 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo è tenuto a statuire sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata vittoriosa ove il giudizio fosse proseguito. È pertanto soccombente l’Amministrazione che abbia rifiutato di riconoscere validità a un certificato di eliminato pericolo completo, sottoscritto da tecnico abilitato e debitamente protocollato, per la sola ragione della mancata trasmissione telematica, quando tale modalità era impedita da un malfunzionamento del sistema informatico non imputabile al privato e la stessa ordinanza sindacale ammetteva il deposito cartaceo. Il provvedimento così adottato viola il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e il dovere di buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile locato a una società postale, venivano raggiunti da un’ordinanza sindacale che, a seguito di accertamenti tecnici, diffidava dalla frequentazione dei locali imponendo lavori di messa in sicurezza e la trasmissione del certificato di eliminato pericolo (CEP), «preferibilmente tramite portale SUE, ovvero via protocollo cartaceo».
Eseguiti i lavori, i ricorrenti trasmettevano il CEP in formato cartaceo, dopo reiterati e documentati tentativi falliti di caricamento digitale sul SUE, e ne inviavano copia via PEC. Il Comune eccepiva la non conformità formale della trasmissione, riteneva inutilizzabile la modalità cartacea e dichiarava la perdurante efficacia dell’ordinanza. Proponevano quindi ricorso, chiedendo l’annullamento del diniego.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e imponeva all’Amministrazione di ricevere e vagliare la certificazione trasmessa. Solo dopo tale pronuncia, e a seguito di diffida e di un autonomo ricorso per ottemperanza, il Comune revocava l’ordinanza sindacale con proprio atto del 24.01.2025.
Il Collegio rileva che il procedimento si è concluso in senso favorevole ai ricorrenti, con pieno accoglimento dell’istanza sostanziale. La sopravvenuta revoca determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale l’interesse all’annullamento e risultando integralmente soddisfatte le pretese degli istanti.
La Corte precisa però che, anche in questa ipotesi, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, richiamando Consiglio di Stato, sez. VII, 02/10/2024, n. 7946.
Nel merito, la fondatezza delle doglianze emerge dalla manifesta illegittimità del provvedimento gravato: l’Amministrazione ha disatteso le previsioni della propria stessa ordinanza, che ammetteva il deposito cartaceo, rifiutando un documento completo, sottoscritto da tecnico abilitato e protocollato in più forme, per il solo difetto di trasmissione telematica impedita da accertato malfunzionamento del sistema. Sarebbe pertanto ravvisabile la violazione dell’art. 1, comma 2, l. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, nonché la violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4478/2023.
Il Tribunale dichiara quindi cessata la materia del contendere e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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