Data certa del contratto di conto corrente e insinuazione al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 4422 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione al passivo del fallimento di un credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente bancario, il contratto di apertura del rapporto, soggetto a forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 117, comma 1, t.u.b., deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 2704, comma 1, cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto al rapporto. In difetto, il titolo contrattuale è inopponibile alla massa dei creditori e non può giustificare alcuna attribuzione patrimoniale, né a titolo di interessi né di capitale. La carenza non può essere supplita da una lettera di credito munita di data certa che si limiti a menzionare il rapporto di conto corrente, né dagli estratti conto, che non soddisfano il requisito dell’art. 2704 cod. civ. Il credito, se fondato su titolo inopponibile, deve trovare la propria fonte in un negozio di diversa natura, come il pagamento dell’indebito o l’arricchimento senza causa.
Il Fatto
Una banca chiese l’ammissione al passivo del fallimento di una società per l’importo di oltre 255.000 euro, in chirografo, derivante dal saldo negativo di un conto corrente acceso dalla società in bonis presso un proprio sportello. Il giudice delegato respinse l’istanza, ritenendo la documentazione inadeguata a provare il credito, per non essere stati prodotti tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto e per non essere la certificazione ex art. 50 t.u.b. sufficiente a tal fine.
Il tribunale, pronunciando sull’opposizione ex art. 98 l.fall., rigettò la domanda con decreto, ravvisando la mancanza di data certa del contratto di conto corrente e l’inidoneità della lettera di credito a supplirvi, nonché la non provata consistenza del credito per incompletezza degli estratti conto. Il cessionario del credito ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 2704 cod. civ., rammentando che la norma non contiene un’elencazione tassativa dei fatti dai quali desumere la data certa di una scrittura privata, ma lascia al giudice di merito la valutazione caso per caso del fatto obiettivo, non riconducibile a chi lo invoca e sottratto alla sua disponibilità. Sul punto richiama un orientamento consolidato, da Cass. n. 12090 del 2023 a Cass. n. 23425 del 2016.
Il Collegio ribadisce poi che, in sede di formazione dello stato passivo, il curatore va considerato terzo rispetto al rapporto posto a base della pretesa, con conseguente applicabilità dell’art. 2704, comma 1, cod. civ., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4213 del 2013.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La scrittura privata rilevante è il contratto con cui banca e cliente si determinano all’apertura del rapporto: trattandosi di negozio che richiede la forma scritta ad substantiam, la prova non può essere data con altro mezzo. Richiamando Cass. n. 36602 del 2022, la Corte chiarisce che l’inopponibilità ex art. 2704 cod. civ. non riguarda il negozio ma la data della scrittura, e non attiene all’efficacia dell’atto ma alla sua prova documentale. Ne deriva che, ove il contratto sia soggetto a forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa impedisce di far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito fondato su quel titolo.
Né la carenza può essere colmata dalla lettera di credito munita di timbro postale: secondo Cass. n. 34755 del 2023, l’istituto della data certa riguarda un atto che viene in rilievo nella sua esistenza completa e conoscibile, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto. Parimenti, gli estratti conto non soddisfano il requisito dell’art. 2704 cod. civ., come affermato da Cass. n. 17080 del 2016 e Cass. n. 16404 del 2018. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, poiché la pretesa avrebbe dovuto fondarsi su un titolo di diversa natura, quale il pagamento dell’indebito o l’arricchimento senza causa, nulla essendo stato dedotto in tal senso nel merito.
Nota della Redazione
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