Revoca finanziamento FSE e decadenza per tardiva accettazione legittime secondo lex specialis (C.G.A.R.S. n. 570 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’erogazione di finanziamenti pubblici la lex specialis vincola anzitutto l’Amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella sua attuazione e non può disapplicarla. La clausola che impone la trasmissione dell’atto di adesione entro un termine a pena di decadenza ha natura perentoria e deroga alla disciplina sussidiaria del Vademecum, la quale si applica solo “salvo specifiche indicazioni” dei singoli Avvisi. Il provvedimento che dichiara la decadenza per inadempimento costituisce atto dovuto e non revoca in autotutela, con la conseguenza che non è soggetto al giudizio di comparazione degli interessi né richiede una preventiva diffida ad adempiere, istituto facoltativo e non applicabile d’ufficio. Il principio di autoresponsabilità del concorrente esclude che l’Amministrazione debba attivare un soccorso istruttorio, equivalendo questo a una violazione della par condicio.

Il Fatto

Un’associazione senza scopo di lucro partecipava a un Avviso regionale per il finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo, collocandosi in posizione utile e ottenendo l’ammissione al contributo. L’Avviso prevedeva, a pena di decadenza, la sottoscrizione e la trasmissione dell’atto di adesione entro un termine dalla comunicazione di ammissione. L’ente trasmetteva la dichiarazione di avvio dei corsi e rinunciava a parte dei progetti, ma non inoltrava l’atto di adesione entro il termine.

L’Amministrazione avviava il procedimento di revoca e, dopo l’invio tardivo del modulo, disponeva la revoca del finanziamento. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso compensando le spese. L’ente appellava, lamentando la mancata previa diffida e l’illegittimità della decadenza per inadempimento meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la giurisdizione. La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché il provvedimento impugnato consegue all’inadempimento di obblighi assunti dopo l’ammissione al beneficio e integra una decadenza sindacabile dal giudice ordinario. Tuttavia, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo che vi ha statuito: mancando tale motivo, la questione non può essere decisa d’ufficio e l’appello va esaminato nel merito.

Nel merito, il punto 17 dell’Avviso n. 7/2016 prevede un termine chiaramente perentorio, incompatibile con la tempistica del punto 5.2 del Vademecum, che ha efficacia meramente sussidiaria. Il rinvio generale del punto 8 dell’Avviso è recessivo rispetto alla previsione specifica e perentoria. Quanto alla censura fondata sull’art. 1454 c.c., introdotta con la memoria di replica, il Collegio la ritiene inammissibile: il parametro di legittimità è elemento qualificante del motivo e la sua introduzione tardiva viola il contraddittorio. Nel merito, comunque, la diffida ex art. 1454 c.c. è rimedio facoltativo e non integra un parametro di legittimità dell’Avviso.

Il provvedimento di revoca è atto dovuto in applicazione di una fattispecie espressamente prevista dalla lex specialis, non è riconducibile agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e non ammette valutazioni di proporzionalità o di interesse pubblico. La regola dell’autovincolo impone all’Amministrazione l’attuazione puntuale del bando, non disapplicabile neppure se in contrasto con previsioni dell’ordinamento, salvo autotutela. L’avvio dei corsi non equivale ad accettazione tacita, essendo richiesto un atto espresso e formale.

Il Collegio richiama infine il principio di autoresponsabilità: ciascun concorrente sopporta le conseguenze dei propri errori e il soccorso istruttorio non è dovuto quando confligge con la par condicio. La nota regionale successiva alla scadenza non riapre i termini. L’appello è respinto e le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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