Accesso agli atti strumentale alla quantificazione del credito e inammissibilità dell’astreinte nel rito dell’accesso (TAR Sicilia n. 1226 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla documentazione amministrativa costituisce diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego ha ad oggetto la verifica della spettanza del diritto e non dei vizi di legittimità dell’atto. Il Collegio può quindi ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione, anche in presenza di un silenzio non motivato. L’accesso resta ammissibile quando è strumentale alla quantificazione di un credito da far valere davanti al giudice ordinario, poiché le esigenze conoscitive non sarebbero soddisfatte in quel giudizio, non spettando al G.O. il potere di richiedere informazioni alla P.A. ex art. 64, terzo comma, c.p.a.. La misura dell’astreinte ex art. 614-bis c.p.c. non è compatibile con il rito dell’accesso, non essendo prevista dal codice del processo amministrativo per i giudizi ex art. 116 c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente aveva svolto, nell’ottobre e novembre 2021, attività di cantieri di lavoro sotto la direzione organizzativa dei tecnici del Comune di Pedara. Al fine di quantificare coattivamente gli importi maturati, in data 15 novembre 2024 presentava al Comune una istanza di accesso agli atti, inserita in un atto di diffida e messa in mora produttivo degli effetti dell’art. 1219 c.c. rispetto al credito vantato.
Non intervenuta alcuna risposta, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’antigiuridicità del silenzio, chiedendo l’ostensione dei documenti, l’applicazione dell’astreinte e il risarcimento del danno finanziario per lo stato di inoccupazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in fatto che all’istanza del 15 novembre 2024 non era stata data risposta fino alla notifica del ricorso, con conseguente maturazione del termine di cui all’art. 25, quarto comma, legge n. 241/1990 e formazione del silenzio-diniego.
Sul piano sostanziale, la documentazione richiesta costituisce strumento per quantificare il credito vantato verso il Comune, cioè per esercitare un diritto soggettivo. Il Collegio osserva che un’azione ex art. 117 c.p.a. sarebbe stata inammissibile, secondo l’orientamento che esclude il rimedio avverso l’inadempimento quando il rapporto sottostante involga posizioni di diritto soggettivo (T.A.R. Marche, Sez. II, sentenza 10 gennaio 2025, n. 2).
Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è invece ammissibile: l’accesso è oggetto di diritto soggettivo in giurisdizione esclusiva, il giudice verifica la spettanza del diritto e può ordinare l’esibizione anche per motivi diversi da quelli dell’atto (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4261 del 2012; Cons. Stato, Sez. V, n. 1664 del 2020). Secondo il Collegio non ripugna all’istituto che l’accesso serva a un futuro giudizio civile, anche perché il G.O. non può chiedere informazioni alla P.A., potere che spetta al G.A. ex art. 64, terzo comma, c.p.a..
Il ricorso è pertanto accolto quanto all’ostensione, con ordine al Comune di esibire la documentazione entro trenta giorni. È invece rigettata la domanda di astreinte: l’art. 614-bis c.p.c. non è compatibile né espressione di principi generali ai sensi dell’art. 39, primo comma, c.p.a., poiché il d.lgs. n. 104/2010 prevede la misura solo per i giudizi ex artt. 112 ss. c.p.a..
Quanto al risarcimento del danno e all’istanza di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio rileva che l’integrazione documentale è stata solo parziale e che il decreto della Commissione non risulta comunicato; onera pertanto il ricorrente del deposito della documentazione mancante e rinvia all’udienza pubblica dell’11 settembre 2025. Spese al definitivo.
Nota della Redazione
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