Chiusura tardiva conto e trasferimento titoli: onere della prova nel reclamo (ABF Collegio di Roma n. 328 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorrente che lamenti la chiusura tardiva del conto corrente e il ritardo nel trasferimento del dossier titoli ha l’onere di documentare le richieste avanzate e il pregiudizio subito. La lavorazione della pratica entro il termine di sette giorni lavorativi e il trasferimento del saldo alla data di efficacia richiesta dal cliente escludono il ritardo contestato. La doglianza non prospettata nel reclamo è inammissibile per difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso. Il danno non provato non è risarcibile.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver chiesto all’intermediario, nell’agosto 2023, la chiusura del conto corrente e il trasferimento dei titoli del proprio dossier. Sostiene che la chiusura si è perfezionata solo dopo alcuni mesi, con maggiori costi di gestione e di reinvestimento, anche per l’incremento del prezzo dei BTP. Lamenta inoltre l’impossibilità, dopo la chiusura del conto, di agganciare l’addebito diretto della rata del mutuo su un nuovo conto. Chiede quindi il risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa.
L’intermediario resiste: la prima richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento è pervenuta solo il 05/12/2023 e priva dell’autorizzazione alla chiusura; la chiusura vera e propria è stata chiesta il 29/01/2024 ed evasa con trasferimento del saldo al 21/02/2024; il trasferimento dei titoli tramite procedura TDT si è concluso il 05/09/2023. Sostiene inoltre che la doglianza sull’addebito diretto non era contenuta nel reclamo e che il danno non è documentato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto il trasferimento del dossier titoli. Il ricorrente produce un modulo datato 24/08/2023; l’intermediario documenta la ricezione il 25/08/2023 e la conclusione dell’operazione il 05/09/2023. La lavorazione è dunque avvenuta entro sette giorni lavorativi, senza alcun ritardo imputabile al resistente.
Quanto ai titoli relativi alla Gestione Patrimoniale, esclusi dal trasferimento perché non gestibili tramite la procedura interbancaria automatizzata, il Collegio rileva che l’8/11/2023 il ricorrente ha insistito per il trasferimento e che, dopo il riscontro dell’11/11/2023, i titoli sono stati disinvestiti in filiale. La circostanza è documentata da un riepilogo al 22/12/2023 versato in atti.
Sulla chiusura del conto, la richiesta risalente all’agosto 2023 non è documentata ed è contestata dall’intermediario. Il Collegio valorizza la PEC ricevuta dall’intermediario di destinazione, priva della spunta sul campo “chiusura del conto”: si trattava di una mera richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento. La prima vera richiesta di chiusura è pervenuta il 29/01/2024 e il saldo è stato trasferito alla data di efficacia indicata (21/02/2024).
Il Collegio richiama l’art. 126-quinquiesdecies, commi 2 e 3, TUB, secondo cui il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione completa. Poiché la chiusura si è perfezionata qualche giorno dopo il 21/02/2024, il termine di legge risulta rispettato. La data precisa non è contestata dal ricorrente.
Sulla doglianza relativa all’addebito diretto del mutuo, il Collegio osserva che essa non era compresa nel reclamo, che aveva ad oggetto esclusivamente la tardiva chiusura dei rapporti. Richiamando la necessaria corrispondenza tra reclamo e ricorso — Collegio di Roma, decisione n. 24388/2019 e Collegio di Roma, decisione n. 1995/2020 — la domanda è pertanto inammissibile. In ogni caso, l’intermediario ha riconosciuto l’errore operativo, risolto nel giugno 2025, e che il ricorrente è stato tenuto indenne dalle conseguenze del pagamento tardivo.
Alla luce dell’istruttoria, entrambe le doglianze risultano infondate e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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