Ritardo chiusura conto e trasferimento titoli: oneri probatori e termini TUB (ABF Collegio di Roma n. 329 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consumatore che lamenti la chiusura tardiva del conto corrente e il ritardo nel trasferimento del dossier titoli ha l’onere di provare l’inoltro delle istanze alla banca, non essendo sufficiente la data apposta sul modulo sottoscritto presso l’intermediario di destinazione. Il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento decorre dalla ricezione, da parte del prestatore ricevente, dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie. Ove la procedura interbancaria non consenta il trasferimento di taluni strumenti finanziari, l’onere informativo grava sull’intermediario di destinazione secondo le previsioni del modulo. In assenza di prova del ritardo e del danno, la domanda risarcitoria è respinta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’intermediario la chiusura del proprio conto corrente e del dossier titoli, con trasferimento dei titoli presso altro deposito. Secondo la prospettazione, la chiusura sarebbe avvenuta oltre i termini di legge e il ritardo avrebbe comportato maggiori costi di gestione e di reinvestimento, anche in ragione dell’incremento del prezzo dei BTP.
Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa. L’intermediario ha resistito, sostenendo di aver ricevuto solo una richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento, senza autorizzazione alla chiusura del conto, e di aver completato la procedura di trasferimento titoli nei termini, con esclusione dei soli titoli non gestibili tramite la procedura automatizzata e successivamente trasferiti dal cliente per il tramite diretto della SGR.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato separatamente le due doglianze, muovendo dalla ricostruzione documentale delle date di ricezione delle istanze. Quanto al trasferimento titoli, il modulo prodotto recava la data dell’11/08/2023, ma l’intermediario ha documentato la ricezione dell’istanza il 23/08/2023 e la conclusione della pratica il 05/09/2023, con una lavorazione di nove giorni lavorativi: termine inferiore ai diciannove previsti dal modulo per gli strumenti in gestione accentrata presso Monte Titoli.
Quanto ai due titoli esclusi dal trasferimento, il Collegio ha osservato che essi non erano gestibili tramite la procedura interbancaria TDT, sicché la richiesta formulata dall’intermediario di destinazione anche per tali strumenti era erronea. In base al modulo, l’onere di informare il ricorrente sull’esito della procedura gravava sulla banca di destinazione, terza rispetto al procedimento. Il trasferimento dei titoli residui si era comunque perfezionato nel dicembre 2023 per opera del cliente, tramite la SGR di riferimento.
Sul conto corrente, la richiesta del 22/08/2023 riguardava i soli servizi di pagamento connessi al rapporto, senza indicazione di procedere alla chiusura. La prima richiesta di chiusura prodotta dal ricorrente, datata 04/12/2023, non risultava mai pervenuta all’intermediario, né il ricorrente ne ha documentato l’inoltro. La prima istanza pacificamente ricevuta a mezzo PEC risale al 29/02/2024 ed è stata lavorata con efficacia al 25/03/2024, conformemente alla data richiesta dal cliente.
Il Collegio ha richiamato l’art. 126-quinquiesdecies, comma 2, TUB, secondo cui il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore ricevente su richiesta del consumatore, che rilascia una specifica autorizzazione, e il comma 3, che fissa in dodici giorni lavorativi il termine di esecuzione dalla ricezione dell’autorizzazione completa. Non emergendo alcun ritardo imputabile all’intermediario, entrambe le doglianze sono state ritenute infondate e il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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