Chiusura tettoia abusiva e ordine di rimozione delle opere accessorie (Cons. Stato n. 3129 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi realizzati su un manufatto abusivo ne ripetono le caratteristiche di abusività, con la conseguenza che l’ordine di rimozione delle opere accessorie è legittimo in quanto privo di autonoma valutazione. L’amministrazione non è tenuta a valutare la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di scelta affidata alla sua discrezionalità e estranea al thema decidendum. La riproposizione in appello dei motivi dichiarati assorbiti o non esaminati in primo grado deve avvenire espressamente, non essendo sufficiente il mero richiamo per relationem agli atti di prime cure. I termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. hanno carattere perentorio e la loro violazione determina l’inutilizzabilità delle memorie tardive.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione delle opere di tamponatura con pvc e infissi in vetro e alluminio realizzate su una preesistente tettoia. Il Comune aveva in precedenza ordinato la demolizione della tettoia, quale opera abusiva, con distinta ordinanza.

Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello, riproponendo per relationem i motivi di primo grado che assumeva non scrutinati o assorbiti. Nel giudizio di secondo grado il Comune eccepiva la tardività della memoria di replica dell’appellante.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dall’appellante oltre il termine. L’art. 73, comma 1, c.p.a. consente le repliche fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, e tale termine ha carattere perentorio perché posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice. La memoria tardiva è pertanto inutilizzabile, da considerarsi tamquam non essent, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato.

Nel merito, la Corte ritiene infondato l’unico motivo di gravame. L’appellante era onerata, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di provare i fatti impeditivi posti a fondamento dell’azione di annullamento, tra cui la dedotta chiusura solo parziale della tettoia. Tale prova non è stata fornita. L’ordinanza di demolizione si fonda su un verbale di sopralluogo, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso e corredato di rilievo fotografico, che smentisce la tesi della società.

Non è dunque apodittica l’affermazione del primo giudice secondo cui il manufatto presentava i connotati di un volume edilizio. Quanto alla ritenuta necessità di rimuovere le opere accessorie, il Collegio chiarisce che non si tratta di motivazione apparente, ma dell’applicazione del principio per cui gli ulteriori interventi ripetono l’abusività dell’opera cui ineriscono strutturalmente.

La Corte dichiara inoltre inammissibile la riproposizione dei motivi di primo grado operata per relationem. L’art. 101, comma 2, c.p.a. esige che l’appellante riproponga espressamente le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate, con la precisazione del loro contenuto: il mero richiamo non consente il recupero dei vizi denunciati senza compulsare il fascicolo di prime cure. Il TAR, infine, non ha anticipato l’esito del giudizio di revocazione, essendosi limitato a constatare l’efficacia esecutiva dell’ordinanza mai sospesa, né doveva valutare la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, scelta rimessa al Comune.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in favore del Comune appellato, nulla disponendosi per la parte non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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