Quote latte: disapplicazione delle norme interne e ricalcolo del prelievo (TAR Lombardia n. 6 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne sul prelievo supplementare relative al rimborso del prelievo in eccesso e alla compensazione nazionale, nella parte in cui contrastano con le norme europee come interpretate dalla Corte di Giustizia. L’effetto conformativo della disapplicazione vincola l’amministrazione a un ricalcolo complessivo dei debiti di tutti i produttori coinvolti. Tale ricalcolo opera anche in presenza di atti presupposti non impugnati o di acquiescenza del produttore, poiché l’inoppugnabilità amministrativa e la rinuncia all’azione sono cedevoli di fronte ai principi di effettività e di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 TUE. Non è invece invocabile la prescrizione di un debito riconosciuto ai fini della rateizzazione, né ostano al ricalcolo i giudicati formatisi solo in rito.
Il Fatto
La ricorrente, socia e amministratrice di una società agricola produttrice di latte vaccino, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per oltre 656.000 euro, a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri per la campagna 2006-2007. L’atto si fonda su una cartella di pagamento del 2008, notificata alla società e mai impugnata, nonché su un ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”.
La ricorrente deduce l’incertezza sulla produzione nazionale di latte, la prescrizione del credito, l’illegittimità degli interessi, la necessità di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione e di scomputare le compensazioni con gli aiuti PAC. Chiede l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. L’amministrazione resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le censure di carattere formale. L’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228/2012 non si estende al prelievo supplementare, retto dal principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies del DL 5/2009. L’indicazione di un ruolo AGEA non duplica il debito, ma riproduce l’iscrizione già avvenuta nel Registro nazionale dei debiti.
Sull’esigibilità, il Collegio rileva che la rateizzazione era stata sottoscritta ma non eseguita, con conseguente venir meno dell’effetto sospensivo. La compensazione con gli aiuti PAC resta argomento generico se non documentata da attestazioni degli organismi pagatori e non è ammessa tra campagne diverse.
Quanto alla prescrizione, si applica il termine decennale, non quello quadriennale del Reg. CE 2988/95, mancando un pregiudizio al bilancio dell’Unione. Gli atti notificati agli acquirenti sono interruttivi anche per i produttori per il vincolo di solidarietà ex art. 1310 c.c.; la proposizione del ricorso interrompe e sospende la prescrizione, e la perenzione non fa perdere l’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione creditrice.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il progressivo accertamento del contrasto della normativa italiana con il diritto UE, dalla sentenza C-348/18 Barausse alla C-46/18 San Rocco, fino alla C-377/19 Benedetti, che ha confermato l’incompatibilità dell’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 per le campagne dal 2004-2005 al 2006-2007. Ne deriva l’obbligo di disapplicazione e di ricalcolo complessivo.
Il passaggio decisivo riguarda gli ostacoli alla disapplicazione. I decreti di perenzione del TAR Lazio non costituiscono giudicato di merito e non precludono il ricalcolo. L’inoppugnabilità degli atti non impugnati e la stessa acquiescenza derivante dalla sottoscrizione della rateizzazione sono cedevoli: lo Stato non può avvantaggiarsi della rinuncia all’azione compiuta quando la Corte di Giustizia non si era ancora pronunziata. Il Collegio accoglie quindi in parte il ricorso ai soli fini del ricalcolo secondo i criteri dell’art. 10-bis del DL 69/2023, con obbligo di restituzione dell’eccedenza, e respinge la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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