Rifiuto della CILA non tipizzato e ordine di demolizione in area vincolata (Cons. Stato n. 4057 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di inizio lavori asseverata è istituto residuale, intermedio tra attività edilizia libera e SCIA, che non consente all’amministrazione un sistematico controllo successivo di merito, ma solo la verifica della riconducibilità dell’intervento al modello legale dell’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001. Il rifiuto della CILA costituisce esercizio di un potere espressamente tipizzato e non integra violazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. Ove l’opera ecceda la manutenzione e integri nuova costruzione, con alterazione della percezione visiva dei luoghi, su area pluri-vincolata è necessaria la previa verifica paesaggistica e il parere dell’Ente Parco. Il locatario è privo di legittimazione a presentare la CILA per la parte di opera nuova realizzata senza consenso del proprietario e con ingombro di area demaniale. L’ordine di demolizione in area pubblica e vincolata ha carattere vincolato, con irrilevanza delle censure procedimentali.
Il Fatto
La società conduttrice di un terreno di circa quattromila metri quadri, di proprietà di una società partecipata al cento per cento dal Comune, presenta una CILA per lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino del muro di cinta di divisione del fondo dalla confinante pista ciclabile. Il Comune respinge la comunicazione e adotta due ordinanze di demolizione delle opere, qualificate come abusive.
Il TAR Campania respinge il ricorso. Gli appellanti ripropongono le censure di primo grado, lamentando l’illegittimità del rifiuto per carenza di motivazione, difetto di preavviso e assenza di un potere tipizzato di reiezione della CILA, oltre all’insussistenza dell’abuso e all’errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 35.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo la riproposizione delle censure sufficientemente specifica. Nel merito, però, i motivi sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
I verbali dei sopralluoghi dei tecnici comunali, richiamati dagli atti impugnati, descrivono un intervento qualificabile come nuova costruzione, sia pure di modesta entità. Non si tratta del solo restauro del risalente muro, ma della realizzazione, al confine tra il fondo in locazione e la fascia di rispetto circumlacuale, di un nuovo muro di venticinque metri lineari, con parziale ingombro della pista ciclabile in area demaniale e impatto complessivo in altezza di oltre due metri, idoneo ad alterare la fruizione e la percezione visiva dei luoghi.
Da tale qualificazione discende la carenza di legittimazione della società locataria a presentare la CILA per la parte di opera eccedente la manutenzione. Il TAR ha correttamente valorizzato il divieto contenuto nel contratto di locazione, l’assenza di consenso dell’ente proprietario e l’ingombro della nuova porzione in area demaniale.
Il giudice di prime cure ha inoltre esattamente rilevato che l’opera, per la sua attitudine a incidere sulla fruizione dei luoghi, richiedeva una previa verifica sotto il profilo ambientale e paesaggistico e comunque il parere dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. L’area è pluri-vincolata: D.M. 15 dicembre 1959, art. 142, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004, PTP dei Campi Flegrei, Piano Parco con zona a Riserva Generale e Direttiva n. 92/43/CEE per la presenza di un Sito di Interesse Comunitario.
Dalla proprietà pubblica e dalla natura vincolata dell’area deriva il carattere vincolato dell’intervento repressivo, con conseguente irrilevanza delle censure procedimentali, comprese quelle relative al preavviso di rigetto. Gli appellanti non vantano alcun interesse tutelato a invocare la diversa disciplina della repressione degli abusi in area pubblica. Il Collegio precisa infine che la parte di nuova costruzione dovrà essere individuata nella successiva fase esecutiva della demolizione, e compensa le spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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