Somministrazione ai soci e tesseramento contestuale: attività di fatto al pubblico (TAR Emilia-Romagna n. 976 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime semplificato di cui al d.P.R. n. 235 del 2001 copre la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dal circolo privato esclusivamente in favore degli associati, nei locali dove si svolge l’attività associativa. Il rilascio della tessera di socio contestuale all’ingresso del locale, senza domanda di ammissione, senza atto deliberativo dell’organo statutario e senza effettiva acquisizione dello status di socio, costituisce modalità strutturalmente elusiva. Essa impedisce all’autorità di controllo di distinguere l’avventore occasionale dal socio e qualifica la somministrazione come attività rivolta al pubblico, soggetta all’autorizzazione commerciale di cui alla legge n. 287 del 1991. Le clausole statutarie sull’ammissione “a ratifica” non sono opponibili all’amministrazione nel rapporto di controllo. Il Comune può esercitare i poteri ispettivi previsti dall’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 235/2001 per verificare che il circolo non trasmodi in esercizio commerciale.
Il Fatto
Un’associazione culturale senza scopo di lucro gestiva un circolo privato, con SCIA presentata nel 2016 per la somministrazione ai soli associati. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri del N.A.S., veniva accertata la presenza di diciotto avventori ai quali era stata rilasciata la tessera associativa nella stessa giornata e al momento dell’accesso, senza compilazione della domanda di ammissione e senza parere del consiglio direttivo.
Il responsabile del SUAP dell’Unione dei Comuni ordinava la cessazione dell’attività di somministrazione aperta al pubblico in assenza di titolo autorizzativo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, e diffidava l’associazione dal veicolare forme pubblicitarie ingannevoli. L’Azienda USL prescriveva misure igienico-sanitarie. L’associazione impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo la natura riservata dell’attività e la legittimità delle modalità di tesseramento previste dallo statuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 7723 del 2024) secondo cui l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 235/2001 consente la somministrazione ai soci solo se complementare all’attività istituzionale e mai promossa o pubblicizzata verso terzi. La gestione di un esercizio di ristoro da parte di un ente non lucrativo è qualificabile come non commerciale solo se strumentale ai fini istituzionali e riservata agli associati.
Su questa base il TAR ritiene evidente la potenzialità elusiva della modalità di ammissione praticata: rilascio della tessera seduta stante a ogni soggetto entrante, senza istanza né nota di impegno, senza delibera di ammissione, con una sorta di ammissione di massa “a ratifica” disposta ex post per gruppi di nuovi iscritti. Un simile meccanismo rende impossibile per l’autorità distinguere il socio dall’avventore occasionale e consente di esercitare di fatto una somministrazione al pubblico indifferenziato, sottraendosi ai controlli e ai requisiti della legge n. 287 del 1991.
Il Collegio precisa che, pur in assenza di modalità vincolanti di formalizzazione dell’ammissione nella disciplina regolamentare, qualunque procedura statutaria deve comunque consentire, in sede di controllo, una possibile distinzione tra soci e non soci. Il d.P.R. n. 235/2001 rinvia indirettamente alle clausole fiscali del d.P.R. n. 917/1986: l’art. 2, comma 3, lett. d) impone la dichiarazione di conformità alle condizioni dell’art. 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del TUIR, e il comma 5 subordina l’attività all’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio in caso di difformità. La disciplina fiscale richiede una disciplina uniforme del rapporto associativo che ne garantisca l’effettività, proprio per prevenire forme elusive.
Il TAR richiama inoltre la giurisprudenza (TAR Lazio, Latina, n. 321 del 2022; TAR Lazio, sez. II, n. 11312 del 2016) secondo cui solo lo status di socio correttamente acquisito consente di emergere dalla platea del pubblico indistinto. Irrilevanti restano la mancata pubblicizzazione dell’accesso e il controllo della tessera, posto che i fatti accertati nel verbale fidefaciente non sono stati contestati con querela di falso. Il ricorso è pertanto in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alle prescrizioni sanitarie, e per il resto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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