Violazione dell’art. 10-bis impone annullamento anche per conversione del permesso stagionale (TAR Emilia-Romagna n. 981 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza determina l’annullamento del provvedimento amministrativo, salvo che si tratti di atto interamente vincolato. L’eccezione del secondo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 — prova in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso — non opera quando il vizio riguarda il preavviso di rigetto. Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nei limiti delle quote l’amministrazione non esercita attività vincolata, dovendo valutare la complessiva situazione personale dello straniero e l’eventuale disponibilità di quote ancora evadibili. Il provvedimento che dichiari inammissibile l’istanza senza preavviso è pertanto illegittimo e va annullato, con salvezza del potere di riesercizio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava alla Questura di Ferrara domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato nei limiti delle quote. L’amministrazione dichiarava inammissibile l’istanza rilevando che il richiedente non aveva allegato la documentazione del SUI attestante la disponibilità di un posto in quota. Nel provvedimento si precisava che la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 era stata omessa perché l’atto era ritenuto vincolato. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la violazione del preavviso di rigetto e dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998: se avvisato, avrebbe potuto evadere la richiesta di quota ancora esistente, essendo in termini. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 251 del 10 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la delibazione cautelare e riconosce la fondatezza della censura relativa all’art. 10-bis. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: il secondo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude espressamente che la prova dell’amministrazione sull’ineluttabilità del contenuto possa sanare il vizio del preavviso di rigetto. La violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi comporta quindi l’annullamento, salvo il solo caso in cui il provvedimento sia interamente vincolato.
La Corte verifica in concreto se il diniego della Questura rientri in questa eccezione e la esclude. Per adottare l’atto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare gli elementi rappresentati dall’interessato, in particolare la possibilità di evadere la richiesta di quota flussi ancora esistente e la circostanza che il richiedente fosse ancora in termini. Si tratta dunque di attività connotata da margini valutativi, sottratta allo schema dell’atto vincolato.
Il preavviso di rigetto assume qui una funzione sostanziale, non meramente formale: è lo strumento attraverso il quale lo straniero può attivarsi per colmare la carenza documentale e far valere la disponibilità di quote. La sua omissione ha dunque inciso sulla partecipazione procedimentale e sulla possibilità stessa di conseguire il bene della vita richiesto.
Sotto questo assorbente profilo il ricorso è accolto e il provvedimento è annullato. Resta fermo il potere-dovere dell’amministrazione di riesaminare la complessiva situazione personale del ricorrente, alla luce degli elementi forniti in sede procedimentale, per accertare i presupposti della chiesta conversione del titolo di soggiorno. Le spese sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.