Cittadinanza: assoluzione omessa nel diniego e deficit istruttorio (TAR Lazio n. 16236 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esito di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo di legittimità, con verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione. Il diniego è illegittimo per eccesso di potere quando omette di menzionare una sentenza di assoluzione intervenuta prima della domanda e, a fortiori, prima del provvedimento, senza esplicitare le ragioni che, ciò nonostante, sorreggono il giudizio di inaffidabilità. L’onere motivazionale si rafforza quando l’istruttoria amministrativa abbia registrato osservazioni favorevoli degli uffici competenti, delle quali il provvedimento finale deve dare conto e dalle quali deve motivatamente discostarsi.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 21.12.2023 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, previo preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha respinto la domanda rilevando l’assenza di coincidenza tra interesse pubblico e interesse della richiedente. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto la situazione penale risultante a carico dell’istante per i reati di cui agli artt. 570 e 574 cod. pen., contestati per fatti del 2013, e ha inoltre contestato la dichiarazione mendace resa all’atto della domanda.
La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Ha evidenziato che il processo penale richiamato era già stato definito con sentenza assolutoria del Tribunale di Forlì del 18.02.2016, mai menzionata nel diniego, e che Questura e Prefettura di Milano avevano espresso parere favorevole. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa teorica sul potere amministrativo in materia. L’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza “può” essere concessa: la residenza decennale è solo presupposto della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sull’attitudine a rispettare i doveri connessi all’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis si traduce in un apprezzamento di opportunità sull’integrazione del richiedente, anche sotto il profilo dell’irreprensibilità della condotta.
Da ciò deriva il perimetro del sindacato giurisdizionale: esso non si estende al merito e si arresta dinanzi alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione. Quanto all’onere motivazionale, la giurisprudenza richiamata dalla Sezione ne gradua l’ampiezza in relazione allo stadio del procedimento penale e alla natura del reato: l’intensità è minore in presenza di una sentenza, a fortiori se passata in giudicato, e maggiore in caso di mera notizia di reato.
Nel caso concreto il diniego si fonda sul processo penale per i reati di cui agli artt. 570 e 574 cod. pen., ma la ricorrente ha documentato che esso era già stato definito con sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, pronunciata il 18.02.2016, quindi in epoca anteriore tanto al diniego quanto alla domanda di cittadinanza. Dalla sentenza emerge che il figlio minore non aveva tre anni e che la condotta era stata posta in essere nel contesto di un rapporto coniugale conflittuale, nell’ottica di trovare una soluzione ai problemi e non per altre ragioni.
Tale pronuncia non è neppure menzionata nella motivazione del decreto, verosimilmente perché non acquisita agli atti per una istruttoria manifestamente carente. L’omissione integra un deficit istruttorio che vizia il provvedimento, adottato su un quadro fattuale inesatto e non aggiornato. Il Collegio chiarisce che la valutazione amministrativa del medesimo fatto resta autonoma rispetto all’accertamento penale, ma l’Amministrazione avrebbe dovuto almeno richiamare l’assoluzione ed esplicitare le ragioni del giudizio di inaffidabilità.
Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda gli esiti istruttori: dagli atti prodotti risulta che Questura e Prefettura di Milano avevano formulato osservazioni favorevoli all’accoglimento. Il corredo motivazionale avrebbe dovuto richiamarle e dar conto delle ragioni del dissenso. Il ricorso è pertanto accolto e il diniego annullato, con obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva della richiedente, esplicitando adeguatamente le ragioni dell’eventuale nuovo diniego. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
- Art. 574 c.p. – Sottrazione di persone incapaci