Tiroidite di Hashimoto esclude idoneità al servizio militare nonostante compenso farmacologico (Cons. Stato n. 2068 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al reclutamento nelle Forze armate è riservato agli organi sanitari militari e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, restando precluso ogni controllo di merito. La presenza di una endocrinopatia espressamente contemplata dalla direttiva tecnica ministeriale integra causa di non idoneità al servizio militare incondizionato, non essendo l’Amministrazione titolare di alcuna facoltà di disapplicare le norme sul reclutamento. L’attuale assenza di limitazioni funzionali, conseguente al buon compenso farmacologico ottenuto con terapia sostitutiva ormonale, non ha portata dirimente a fronte della previsione normativa escludente, né può fondarsi sull’incertezza della compensazione futura. La particolare prestanza psicofisica richiesta dalle Forze armate giustifica la valutazione escludente anche delle sole imperfezioni, in base alla disciplina tecnica speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato al concorso indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici la giudicava non idonea perché affetta da tiroidite autoimmune di Hashimoto, condizione ricondotta alle cause di inidoneità previste dall’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e dal D.M. 4 giugno 2014. La candidata impugnava il giudizio e la successiva approvazione della graduatoria finale, deducendo la buona condizione generale di salute.

Il TAR Lazio, disposta una verificazione, rigettava il ricorso: sul piano clinico la candidata, grazie alla terapia sostitutiva ormonale, non presentava problemi di salute, ma sul piano medico-legale la direttiva tecnica prevedeva espressamente l’esclusione per le endocrinopatie. Compensate le spese, quelle di verificazione erano poste a carico della ricorrente, che ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante censurava la sentenza per error in iudicando ed eccesso di potere, sostenendo che una patologia possa considerarsi escludente solo se comporta invalidità funzionali. Poiché la sindrome di Hashimoto non determinava alcuna limitazione, invocava una lettura costituzionalmente orientata delle previsioni escludenti, in ossequio agli artt. 3, 4 e 35 Cost.

Il Consiglio di Stato giudica l’appello infondato. Il punto di partenza è l’accertamento della patologia, pacifico e validato dalla verificazione di primo grado. Rispetto a tale condizione, l’assenza attuale di limitazioni funzionali o lavorative, pur attestata dai documenti sanitari, non assume rilievo dirimente a fronte dell’espressa previsione normativa del D.M. 4 giugno 2014, che alla lettera B n. 3 risulta escludente per i portatori di endocrinopatie, tra cui le malattie della tiroide, l’ipo/ipertiroidismo e il gozzo multinodulare.

Da ciò deriva che l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi nel senso della non idoneità incondizionata, non avendo facoltà di non applicare le norme sul reclutamento militare. La buona compensazione farmacologica non è dirimente, anche perché non v’è certezza che sia garantita in futuro: le norme sull’idoneità fisica mirano a evitare l’arruolamento di soggetti con anomalie che mettano a repentaglio, anche in prospettiva, l’utile impiego in servizio.

Richiamando i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, la Corte ritiene la valutazione della commissione neppure irragionevole, in ragione dei delicati compiti che il candidato arruolato andrà a svolgere. Viene richiamato il precedente di Sez. II n. 503 del 21 gennaio 2026, secondo cui l’accertamento dei requisiti psicofisici è riservato agli organi sanitari militari, senza possibilità di sostituzione del giudice alle commissioni o di rivalutazione del quadro clinico. La tiroidite di Hashimoto, rientrando tra le endocrinopatie contemplate dalla direttiva, espone peraltro a una maggiore fragilità dell’integrità psicofisica di molteplici distretti organici. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese del grado in considerazione della natura del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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