Prevalenza della CMO sul Comitato di verifica per domande anteriori al 2002 (TAR Marche n. 872 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il giudizio della Commissione medica ospedaliera sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio del personale militare è definitivo e costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento, non disapplicabile dall’amministrazione in difetto di un valido annullamento d’ufficio. L’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, nel disporre che le domande già presentate sono definite secondo i previgenti termini procedurali, conferma che il potere valutativo si è consumato con l’adozione del giudizio favorevole della CMO. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che si sovrapponga a tale accertamento consolidato è illegittimo per contrasto con atto amministrativo valido ed efficace. Ne consegue l’annullamento del diniego di equo indennizzo, restando riservata all’amministrazione la liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva presentato domanda di accertamento di una patologia e di concessione dell’equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera, con verbale del 7 novembre 2001 relativo a visita del 15 giugno 2001, aveva accertato l’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 18 dicembre 2009, esprimeva invece avviso negativo. Su tale base il Ministero della difesa adottava il decreto del 4 novembre 2010 di rigetto. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Marche, deducendo difetto di istruttoria e contraddittorietà procedimentale, e chiedeva l’accertamento del diritto all’indennizzo. L’amministrazione resistente invocava l’applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e la competenza esclusiva del Comitato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa su fattispecie sovrapponibile (Cons. Stato, sez. II, n. 6864 del 2024), secondo cui, prima della riforma del 2001, il giudizio della CMO sulla dipendenza da causa di servizio era considerato per legge definitivo, fatta eccezione per l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.

La difesa erariale sosteneva che l’accertamento della CMO fosse destinato a esaurirsi nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, senza sconfinare nel diverso procedimento di equo indennizzo, definito in vigenza del nuovo regolamento. Il Collegio respinge questa lettura.

Il TAR valorizza la disciplina transitoria: l’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 stabilisce che i procedimenti relativi a domande già presentate sono definiti secondo i previgenti termini procedurali. La norma conferma che il potere di valutazione sulla dipendenza dell’infermità si era già consumato con il giudizio favorevole della CMO.

Il Collegio applica poi l’art. 13, comma 2, r.d. n. 1024/1928, secondo cui, trascorsi novanta giorni dalla comunicazione senza ricorso all’ispettorato di zona, il verbale acquista definitività. Nel caso concreto il ricorrente, cinque giorni dopo, aveva presentato domanda di equo indennizzo: condotta che integra accettazione della decisione della commissione medica.

Alla data di entrata in vigore del regolamento, il 22 gennaio 2002, il nesso di causalità era dunque definitivamente accertato con fatti concludenti. Il diniego impugnato, basato esclusivamente sul parere del Comitato, è pertanto illegittimo per manifesto contrasto con precedente atto valido ed efficace. Il ricorso è accolto in parte: annullati il parere e il decreto, rigettata la domanda di accertamento del diritto all’indennizzo, spettando all’amministrazione la liquidazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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