Recupero stipendi indebitamente erogati al militare atto dovuto senza motivazione (TAR Puglia n. 719 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme stipendiali indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione al proprio dipendente costituisce atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e di discrezionalità, con la conseguenza che non richiede specifica motivazione e non è impedito né dalla buona fede del percipiente né dal decorso del tempo. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa, perché l’erogazione senza titolo produce un danno all’erario e un vantaggio ingiustificato per il dipendente. Il temperamento delle esigenze del dipendente può rinvenirsi nella rateizzazione del debito, purché le modalità di restituzione non siano eccessivamente onerose. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia sul rapporto di lavoro del personale militare, comprese le fasi di riscossione coattiva dei crediti dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, collocato in congedo il 17 febbraio 2019, ha impugnato la nota ministeriale del 27 marzo 2019 con cui gli è stata chiesta la restituzione di Euro 11.597,96 ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., per somme stipendiali erogate e non dovute in relazione ai periodi di assenza per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio oltre i primi 180 giorni.
Con primi motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza ingiunzione del 9 agosto 2019, emessa ex art. 2 R.D. n. 639 del 1910, e con secondi motivi aggiunti la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per Euro 12.342,97. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 282/2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, primo comma, lett. i), cod. proc. amm. e l’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, che mantiene il personale militare nel regime di diritto pubblico. Ha richiamato sul punto Cass. Sez. Un. n. 20852 del 2022, che estende la giurisdizione amministrativa ai diritti patrimoniali connessi e alla riscossione coattiva.
Nel merito, il Tribunale ha confermato integralmente i principi dell’ordinanza cautelare n. 282/2019: si tratta di atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, con conseguente irrilevanza delle censure sulla legge n. 241/1990. Il recupero dell’indebito integra un obbligo ineludibile della P.A., fondato sull’esigenza di corretta allocazione delle risorse, e il mancato recupero configurerebbe danno erariale.
La Corte ha escluso che buona fede e decorso del tempo ostacolino la ripetizione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3516 del 2009, Sez. V n. 4849 del 2013, Sez. II n. 7690 del 2022 e Sez. IV n. 379 del 2014. Ha inoltre ribadito che il dipendente non aveva richiesto alcuna rateizzazione.
Quanto ai motivi aggiunti, le censure sono state ritenute inammissibili perché non rivolte tempestivamente contro il provvedimento di proscioglimento dalla ferma dell’11 marzo 2019, e comunque infondate: il ricorrente, assente dall’11 luglio 2017 al 28 febbraio 2019 per oltre diciotto mesi, avrebbe dovuto percepire la metà della retribuzione dal quarto mese e nulla dal decimo, in base agli artt. 957 e 1503 del d.lgs. n. 66 del 2010. Irrilevante l’omessa annotazione matricolare, non incidendo sullo stato giuridico.
Anche le censure sulla cartella esattoriale sono state respinte: la notificazione a mezzo posta è legittima ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, con applicazione delle norme sul servizio postale ordinario e non della legge n. 890/1982. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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