Requisito del codice colore interpretato secondo la ratio dei lotti (Cons. Stato n. 4604 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una clausola della lex specialis di dubbio significato, la stazione appaltante e il giudice devono interpretarla indagando la ratio complessiva dell’atto e non il solo senso letterale delle parole. Ove il requisito del codice colore della scala graduata assuma significato solo in relazione congiunta ai lotti sterile e non sterile, la Commissione può ritenerlo soddisfatto anche dall’offerente che abbia partecipato al solo lotto sterile. Il principio del favor partecipationis impone, in caso di ambiguità, di privilegiare l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara. La valutazione tecnica della Commissione è sindacabile solo per illogicità o abnormità, e il principio di autoresponsabilità del concorrente esclude il soccorso procedimentale per la certificazione scaduta.
Il Fatto
La società regionale per la sanità indice una gara per la fornitura quadriennale di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie regionali. Il lotto n. 35 riguarda siringhe sterili preriempite di fisiologica per il lavaggio di dispositivi per accesso vascolare. L’aggiudicazione va alla seconda classificata, mentre la ricorrente si colloca al secondo posto.
La ricorrente impugna davanti al TAR Campania l’ammissione dell’aggiudicataria, deducendo la difformità del prodotto rispetto alla specifica tecnica che imponeva un codice colore sulla scala graduata per differenziare la versione sterile da quella non sterile, e contestando i punteggi tecnici. La controinteressata propone ricorso incidentale. Disposta una verificazione tecnica, il primo giudice respinge il ricorso principale applicando il principio di equivalenza e dichiara improcedibile l’incidentale. Segue appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dall’art. 6 del capitolato. Il requisito del codice colore, osserva, non si comprende guardando al solo lotto n. 35, composto da siringhe necessariamente sterili all’interno e all’esterno. La differenziazione acquista senso solo considerando anche il lotto n. 34, costituito da siringhe non sterili, per le quali il capitolato prescrive il medesimo requisito: la distinzione cromatica opera, dunque, tra i prodotti dei due lotti.
Il Collegio richiama il verbale della Commissione, che aveva ritenuto la funzione di differenziazione realizzabile solo se entrambe le versioni fossero state offerte e aggiudicate alla stessa ditta. Tale conclusione è giudicata razionale, poiché non esiste uno standard normativo che assegni univocamente un colore alle diverse tipologie di siringhe, e operatori diversi potrebbero persino usare lo stesso colore, frustrando la ratio del requisito.
Il Consiglio di Stato ritiene di poter superare la questione dell’esatta finalità del requisito, sostenuta dall’appellante in chiave di riconoscibilità “a colpo d’occhio”. Anche accedendo a tale lettura, l’operato della Commissione resta legittimo. Valorizzando le norme sull’interpretazione dei contratti, il Collegio afferma che anche per gli atti amministrativi vale la regola per cui occorre indagare l’intenzione dell’organo e interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto. In presenza di clausole ambigue, in ossequio al favor partecipationis, deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisce l’ammissione (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 5871 del 2024).
Quanto al secondo motivo, la censura sulla certificazione ambientale è respinta: l’appellante aveva allegato una certificazione scaduta e l’Amministrazione non era tenuta al soccorso procedimentale, non ravvisandosi un errore manifesto, prevalendo il principio di autoresponsabilità (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2025). Le doglianze sui punteggi di trasparenza e facilità di impugnatura mirano a sostituire il giudizio dell’appellante a quello della Commissione, non sindacabile per illogicità o abnormità. L’integrale rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità dell’appello incidentale per carenza di interesse.
Nota della Redazione
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