Interdittiva antimafia e obbligo di valutare gli esiti del controllo giudiziario (Cons. Stato n. 4605 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il Prefetto non può limitarsi a richiamare le ragioni che in passato avevano giustificato provvedimenti interdittivi adottati contro società del medesimo gruppo. Egli è tenuto a prendere in considerazione gli esiti del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 e le decisioni del giudice della prevenzione che abbiano escluso l’attualità del pericolo di condizionamento mafioso. Tali decisioni non sono vincolanti e non hanno efficacia di giudicato, ma impongono all’Amministrazione un obbligo motivazionale specifico sull’attualità degli elementi indiziari o sul riscontro di elementi nuovi. Il difetto di tale valutazione integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento dell’interdittiva e degli atti di revoca che ne costituiscono applicazione vincolata.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’autotrasporto ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui la Prefettura aveva negato l’iscrizione negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la c.d. white list. Con motivi aggiunti la società ha esteso il giudizio ai provvedimenti regionali e ministeriali che, in via consequenziale, avevano disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori e l’eliminazione dal Registro Elettronico Nazionale.

Il diniego si fondava su un quadro indiziario costruito sugli assetti proprietari e sui legami familiari: il capitale era detenuto da una controllante già colpita da due interdittive, e il socio unico di questa era figlio di soggetti condannati per reati connessi al traffico illecito di rifiuti. Il TAR, con sentenza n. 7553/2025, ha respinto ricorso e motivi aggiunti, escludendo anche l’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi quattro motivi e li accoglie. La Prefettura si era essenzialmente limitata a richiamare le ragioni che avevano condotto per due volte all’adozione di una interdittiva contro la capogruppo. La seconda di queste, adottata il 17 ottobre 2023, era stata poi annullata dal TAR Campania con la sentenza n. 7551/2025, sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato, per il difetto della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.

Il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 427/2025, che aveva annullato l’interdittiva adottata contro un’altra società del gruppo, e ricostruisce il rapporto tra procedimento amministrativo e decisioni del giudice penale assunte ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario. La valutazione prefettizia esprime un giudizio statico o retrospettivo su un fenomeno infiltrativo già verificatosi; il giudice della prevenzione compie invece una valutazione dinamica sulle capacità dell’impresa di emendarsi e reinserirsi nel circuito legale. Nonostante l’assenza di automatismi, il Prefetto non può ignorare una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’assenza del pericolo di condizionamento mafioso.

Ne deriva l’obbligo di illustrare i processi logico-deduttivi che portano a ritenere ancora attuale il rischio, confrontando gli elementi di controindicazione con le valutazioni del giudice della prevenzione. Tale obbligo si estende all’acquisizione delle relazioni bimestrali dell’amministratore giudiziario e alla valutazione dell’incidenza degli esiti del controllo sulla possibilità di ammettere l’impresa a misure meno afflittive, come la prevenzione collaborativa. Le decisioni del giudice della prevenzione non vincolano in senso assoluto, ma impediscono una valutazione autoreferenziale: il Prefetto può individuare episodi nuovi, purché ne dia compiuta evidenza motivazionale e li raccordi con il percorso compiuto dall’imprenditore.

Nel caso concreto, la società appellante non era stata sottoposta a controllo giudiziario. Tuttavia, poiché gli unici elementi sintomatici valorizzati dal Prefetto riguardavano il controllo societario, l’Amministrazione non poteva omettere di considerare le vicende della capogruppo e delle altre società del gruppo. Il Tribunale di Napoli aveva revocato il controllo con decreto del 26 maggio 2023, sulla base di relazioni pienamente positive dell’amministratore giudiziario; il precedente decreto del 28 ottobre 2021 aveva già parlato di una contiguità sfumata, remota e circoscritta, rilevando che la condanna dei fratelli era scevra da implicazioni di carattere mafioso. Con decreto del 24 luglio 2024, inoltre, il medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di controllo avanzata da altra società del gruppo per carenza del pericolo di condizionamento.

Il Collegio ravvisa quindi un difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’Amministrazione avrebbe dovuto dar conto delle pregresse vicende giudiziarie del gruppo e del percorso logico che, eventualmente, portava a ritenere tuttora sussistente il pericolo. L’accoglimento dei primi quattro motivi comporta l’accoglimento anche del quinto, atteso che le revoche erano vincolate all’efficacia del provvedimento interdittivo. L’appello è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, ferme restando le successive determinazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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