Prevalenza del dato letterale sul grafico e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 4603 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di discordanza tra il volume indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e la volumetria ricavabile dalle tavole grafiche del medesimo titolo, prevale il dato letterale, ove formulato in modo chiaro, secondo il principio valevole per la discordanza tra parte normativa e parte grafica degli strumenti urbanistici. L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce atto vincolato e dovuto, adottabile anche a distanza di lungo tempo, e non richiede motivazione rafforzata in ordine al pubblico interesse né previo contraddittorio procedimentale. L’abuso va valutato complessivamente e non esaminando singolarmente gli interventi realizzati. La realizzazione di opere abusive non configura alcun affidamento meritevole di tutela del privato.
Il Fatto
La proprietaria aveva realizzato su suolo di sua titolarità un fabbricato destinato a laboratorio artigianale, civili abitazioni, negozi e uffici, articolato su più piani, in forza di una concessione edilizia. A seguito di sopralluogo e della verifica della documentazione, l’amministrazione comunale aveva accertato una discordanza in eccesso tra il volume massimo di progetto indicato nella relazione tecnica allegata alla concessione edilizia e le volumetrie risultanti dalle tavole grafiche. Nella relazione il volume assentito era quantificato in mc. 3.135,00, mentre dai grafici emergeva una cubatura di mc. 4.698,10.
L’amministrazione, ritenendo prevalente il dato della relazione tecnica, aveva ordinato la demolizione dei volumi e delle superfici eccedenti. Il TAR aveva respinto il ricorso, richiamando il principio di prevalenza del dato letterale. Proposto appello, la parte appellante aveva fondato le proprie difese su un preteso permesso di costruire in sanatoria, che il Comune aveva dichiarato non corrispondente ad alcun documento in archivio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che i difensori dell’appellante, in ossequio all’art. 50 del Codice Deontologico Forense, hanno dichiarato di non volersi avvalere del permesso in sanatoria invocato, essendo emerso che lo stesso non corrisponde alla documentazione in archivio comunale.
Sul primo motivo il Consiglio di Stato conferma il criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa: il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza della descrizione letterale dell’opera e della sua rappresentazione grafica. In caso di discordanza, la valenza del dato letterale, ove formulato in modo chiaro, prevale sul segno grafico, in applicazione del principio valevole per i piani urbanistici. Richiama sul punto Cons. Stato n. 5416 del 2023, Cons. Stato, Sez. VI, n. 8390 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1644 del 2012. Poiché i grafici riportano solo le singole quote dei piani, l’ente locale non poteva che dare prevalenza al dato numerico-letterale della relazione tecnica.
Quanto alla pretesa genericità dell’ordine di demolizione, la Corte ribadisce che il provvedimento demolitorio ha natura vincolata e doverosa, anche a distanza di lungo tempo dalla commissione dell’abuso, e non richiede specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata. Trattandosi di discrepanza volumetrica, la puntuale individuazione delle parti da rimuovere resta rimessa alla parte. Le tavole depositate in primo grado individuano graficamente le opere difformi, evidenziate in rosso rispetto al progetto assentito. Il provvedimento indica dunque in modo chiaro presupposti di fatto e ragioni giuridiche, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241/1990. L’abuso va poi valutato complessivamente, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 3964 del 2023 e Sez. VI, n. 8848 del 2022.
Sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la deduzione è infondata: il procedimento repressivo, espressione di un potere vincolato, non richiede apporto partecipativo, e in ogni caso la ricorrente è stata posta nelle condizioni di partecipare ai sopralluoghi e di depositare osservazioni. Quanto ai motivi aggiunti, la censura è inammissibile per carenza di interesse, non contenendo essi l’impugnazione di alcun nuovo atto. L’appello è respinto, con condanna alle spese e trasmissione degli atti alla competente Procura in ordine al presunto permesso in sanatoria.
Nota della Redazione
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