Nessuna ottemperanza né commissario ad acta senza giudicato sul credito (Cons. Stato n. 1578 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nomina del commissario ad acta è inammissibile quando il giudice dell’ottemperanza non abbia accertato la spettanza di somme di denaro in capo ai ricorrenti. Se la sentenza di riforma ha respinto la pretesa economica, non esiste alcun giudicato da eseguire e non può aprirsi una fase esecutiva collegata al giudizio. L’inerzia dell’amministrazione rileva solo rispetto a un obbligo già individuato dal giudice, e non supplisce all’assenza di un titolo. La carenza di un capo di condanna preclude la nomina del commissario e la condanna alle penalità di mora.
Il Fatto
Alcuni avvocati funzionari dell’Avvocatura regionale hanno chiesto al Consiglio di Stato di nominare un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 1196/2015, come interpretata dalla successiva decisione n. 1507/2016, e di condannare l’amministrazione alle penalità di mora. Sostengono che la Regione, dopo la conferma della legittimità dell’indennità speciale, sia rimasta inerte nonostante le diffide, e che spetti a ciascuno di essi la liquidazione delle differenze retributive, con adeguamento del TFR e del trattamento pensionistico.
La Regione contesta le argomentazioni e chiede dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’iter della vicenda. La sentenza di ottemperanza di primo grado era stata riformata: con la decisione n. 1507/2016 l’appello della Regione era stato accolto perché, in assenza di una specifica domanda e di un espresso capo di condanna, la pronuncia di cognizione non affermava affatto l’obbligo di corrispondere l’indennità prevista dalla deliberazione n. 196/2015.
La Corte ribadisce un passaggio centrale di quel precedente: il giudizio di cognizione era stato proposto dagli interessati quali titolari di interessi legittimi, che lamentavano il silenzio dell’amministrazione. Nel giudizio di ottemperanza essi avevano prospettato la formazione di un giudicato sulla spettanza di somme di denaro e su propri diritti soggettivi, evenienza esclusa con evidenza. La corresponsione dell’indennità presupponeva inoltre la preventiva quantificazione del quantum debeatur mediante gli adempimenti previsti dal regolamento regionale n. 12/2011.
Da qui la conclusione. La domanda di nomina del commissario è respinta per due ragioni concorrenti. In primo luogo, essa è volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza che ha riformato la pronuncia di ottemperanza di primo grado. In secondo luogo, non esiste alcun giudicato sulla spettanza delle somme, perché manca una dichiarazione di fondatezza della pretesa fatta valere: senza un titolo accertato, non può aprirsi una fase esecutiva collegata al giudizio.
La decisione conferma il riparto di funzioni tra cognizione e ottemperanza. Il commissario ad acta è strumento di esecuzione di un obbligo già determinato dal giudice, non un rimedio per costruire ex novo l’accertamento del credito. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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