Poteri del commissario ad acta e natura locale della previsione viabilistica (Cons. Stato n. 9033 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato per l’approvazione del piano di governo del territorio, in sostituzione del Comune inadempiente, è titolare di un potere discrezionale ampio: la norma che ne disciplina l’intervento gli impone soltanto di completare la procedura di approvazione del piano, senza prescrivere specifici adempimenti. Ne consegue che egli può far proprie le proposte di controdeduzione predisposte dal tecnico comunale, senza obbligo di esplicitare le ragioni della scelta, purché non si limiti a un’acritica recezione. La qualificazione dell’asse viario previsto dal piano come viabilità di interesse comunale, e non come tangenziale sovracomunale, esclude l’obbligo di redigere il piano urbano del traffico e l’esigenza di una conferenza di servizi con Provincia e A.N.A.S. La mera affermazione, non comprovata, di reiterazione del vincolo espropriativo non è idonea a fondare l’illegittimità dello strumento urbanistico.

Il Fatto

La controversia riguarda il PGT del Comune di Porlezza, adottato con deliberazione consiliare e approvato dal commissario ad acta, nella parte in cui respinge un’osservazione presentata da due proprietarie e prevede la realizzazione di una nuova strada destinata ad attraversare terreni di loro proprietà. Le interessate impugnavano davanti al T.a.r. per la Lombardia il decreto commissariale, la deliberazione di adozione e le deliberazioni regionali di approvazione, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Il Tribunale respingeva il ricorso e compensava le spese. Una delle ricorrenti proponeva appello, articolando sei motivi e insistendo per l’accoglimento del ricorso di primo grado e della domanda risarcitoria. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema della perdita della potestà pianificatoria. L’appellante sosteneva che il piano, adottato oltre il termine di legge e oltre l’ulteriore termine di centoventi giorni fissato dalla Regione, fosse illegittimo. La Corte ritiene il motivo infondato: la decadenza non consegue alla scadenza del termine in sé, ma alla nomina del commissario ad acta munito dei poteri necessari a completare la procedura, nomina che nel caso concreto non era intervenuta prima dell’adozione.

Quanto all’operato del commissario, la Corte esclude che vi sia stato un difetto di valutazione autonoma. L’art. 25 bis della legge regionale n. 12/2005 gli impone soltanto di completare la procedura di approvazione e non gli prescrive adempimenti ulteriori: la discrezionalità riconosciutagli ben può condurre alla conferma delle conclusioni già raggiunte dal Comune. Nel caso concreto il commissario non si era comunque limitato a recepire le proposte, avendone modificata una.

Sul terzo motivo, relativo alla natura della strada, la Corte valorizza la stessa previsione di piano, che descrive l’intervento come viabilità locale a servizio del centro storico, a senso unico e affiancata da percorso ciclopedonale. La descrizione è corroborata dalla documentazione di causa e dal circoscritto assetto territoriale di riferimento. Esclusa la qualificazione come tangenziale sovracomunale, cadono le censure sulla mancata conferenza di servizi e sull’obbligo di piano urbano del traffico, anche in ragione della ridotta consistenza della popolazione residente e dell’assenza di uno studio viabilistico imposto. I timori sull’incidenza dell’asse stradale restano affermazioni ipotetiche, non assistite da prova, e non determinano alcuna inversione dell’onere probatorio a carico del Comune.

La Corte respinge anche la censura sulla reiterazione del vincolo espropriativo: non solo è affermata e non comprovata la continuità tra la previsione attuale e il progetto del 1998, ma la delibera di quell’anno si limitava ad approvare progetti preliminari di opere pubbliche per accedere a un finanziamento regionale. Quanto ai motivi riproposti come non esaminati in primo grado, il Collegio rileva che il Tribunale si era effettivamente pronunciato, segnatamente sull’assenza di obbligo del piano del traffico e sul principio per cui lo strumento urbanistico non deve prevedere l’indennizzo dei vincoli espropriativi. La consequenziale domanda risarcitoria resta assorbita nel rigetto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiare vicenda fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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