Muro a secco in area vincolata: volumetria e titoli abilitativi (Cons. Stato n. 4802 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo idrogeologico, paesaggistico e di parco, il ripristino di un muro a secco che comporti movimenti di terra superiori ai limiti dimensionali fissati dalla legge regionale non integra edilizia libera e richiede il nulla osta idrogeologico, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente Parco. Il Comune può pertanto ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte della polizia forestale non consuma il potere di ripristino. La realizzazione di un muro di contenimento di ragguardevoli dimensioni, difforme per sagoma e sedime dal preesistente, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno in zona agricola di preminente interesse paesistico, ricadente nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto repressione riguardava lo sbancamento di terreno e la realizzazione di un muro di contenimento in pietra a secco, accertati in sopralluogo e contestati dalla polizia forestale per un movimento di terra pari a 130 metri cubi.
Il TAR Liguria respingeva il ricorso. Il ricorrente appellava, contestando la qualificazione dell’opera come nuova costruzione, la necessità dei titoli abilitativi e la duplicazione sanzionatoria rispetto all’illecito amministrativo già contestato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che impone la demolizione delle opere eseguite su aree vincolate in assenza dei titoli abilitativi, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4726 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 5967 del 2019. Il Collegio verifica poi la disciplina regionale: l’art. 35 della legge regionale n. 4 del 1999 assoggetta ad autorizzazione ogni movimento di terreno, ammettendo la denuncia di inizio attività solo per i movimenti di modesta rilevanza, entro cento metri cubi di volume e due metri di altezza di scavo.
Poiché il verbale attestava 130 metri cubi, l’intervento non rientrava in alcuna ipotesi agevolata. Né poteva invocarsi il regime dei muretti a secco, che il regolamento regionale esclude dal vincolo solo per gli interventi manutentivi che non alterino le caratteristiche dimensionali, formali e funzionali della struttura originaria. Anche ammesso il carattere di ripristino, la modifica di tali caratteristiche rendeva necessario il nulla osta idrogeologico.
Il Collegio esclude inoltre che la sanzione pecuniaria forestale possa paralizzare il potere di ripristino, autonomamente attribuito dall’art. 27. Quanto al profilo paesaggistico, la Corte nega che l’opera rientri tra quelle escluse dall’autorizzazione ai sensi del punto A.19 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che richiama l’art. 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 42/2004: le dimensioni dell’intervento hanno comportato un’alterazione permanente dello stato dei luoghi. Era comunque dovuto il nulla osta dell’Ente Parco ex art. 7 del d.P.R. n. 1999/1999.
Sul piano edilizio, la Corte esclude l’edilizia libera ex art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, posto che la necessità dell’autorizzazione idrogeologica impedisce la qualificazione agevolata. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2050 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4889 del 2023, afferma che il muro di contenimento di ragguardevoli dimensioni integra nuova costruzione. La preesistenza del manufatto, peraltro non dimostrata nella stessa consistenza, avrebbe al più configurato una demolizione e ricostruzione difforme per sagoma e sedime, comunque soggetta a permesso di costruire in area vincolata.
Infine, l’opera era soggetta ad autorizzazione sismica ex art. 93 del d.P.R. n. 380/2001, superando l’altezza di 1,5 metri rilevante secondo la deliberazione regionale richiamata. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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