Compensazione delle spese per giusti motivi richiede motivazione adeguata (Cass. civ. Sez. III n. 23009 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore alla modifica introdotta dall’art. 2, primo comma, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale. Non è necessaria una motivazione specificamente riferita alla statuizione sulle spese, purché le ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata. La mera affermazione della sussistenza dei “giusti motivi” integra violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis. La condanna alle spese deve inoltre rispettare i minimi tariffari e riconoscere le spese vive effettivamente sopportate dalla parte vittoriosa.
Il Fatto
Un condominio domandò la condanna della compagnia assicurativa a essere manlevato di quanto costretto a pagare per risarcimento danni. Nella causa spiegò intervento volontario un condomino, aderendo alla domanda attorea. Il giudizio venne riunito ad altro promosso dal medesimo condominio contro i danneggianti per violazione del regolamento condominiale. La domanda fu rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello.
A seguito di impugnazione di legittimità del condomino, questa Corte cassò con rinvio la sentenza d’appello, accogliendo il motivo relativo alla domanda di manleva, in specie circa l’operatività della polizza assicurativa. Riassunta la controversia, la corte territoriale condannò parzialmente la compagnia a tenere indenne il condominio, compensò per intero le spese dei due gradi di merito e condannò l’assicuratrice alla refusione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio. Il condomino ricorse per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la compensazione delle spese dei due gradi di merito, disposta senza indicare né spiegare i “giusti motivi” legittimanti la statuizione. La Corte ritiene il motivo fondato, applicando ratione temporis l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla legge n. 263 del 2005, che consentiva la compensazione in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi.
Richiamando la propria composizione di organo della nomofilachia, la Corte ribadisce il principio secondo cui il provvedimento di compensazione per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento. L’obbligo è assolto quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni idonee a giustificare la regolazione delle spese, come nel caso di oscillazioni giurisprudenziali, oggettive difficoltà di accertamenti in fatto o palese sproporzione tra interesse realizzato e costo delle attività processuali.
La sentenza in esame non si è conformata a tale regula iuris. Essa si limita ad affermare che “ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei due giudizi di merito”, senza alcuna argomentazione che estrinsechi, neppure sinteticamente, le circostanze integranti gli asseriti giusti motivi, né nella parte dedicata alle spese né nella residua trama argomentativa. La sussistenza dei giusti motivi assurge così a vero e proprio assioma, sprovvisto di ogni supporto motivazionale, integrando violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, lamentando l’omessa liquidazione delle spese vive del giudizio di cassazione concluso con rinvio, l’errata quantificazione dei compensi professionali, inferiori ai minimi tariffari, e l’inesatta determinazione delle spese vive del giudizio di rinvio. La Corte ritiene il motivo fondato sotto tutti i profili.
Quanto ai compensi per il precedente giudizio di legittimità, lo scaglione tariffario di pertinenza è quello per le cause di valore sino a euro 26.000: l’importo minimo liquidabile, sommando i compensi delle tre fasi, ammonta a euro 1.467,50, superiore agli euro 1.150 liquidati. Anche le spese vive liquidate per il giudizio di rinvio, pari a euro 360, sono inferiori agli esborsi effettivamente sostenuti, complessivamente pari a euro 395,98. In integrale accoglimento del ricorso, la Corte dispone la cassazione con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, demandandole anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.