Responsabilità da cose in custodia e condotta colposa del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 23011 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e prescinde dallo stato soggettivo del custode. Il danneggiato che agisce in giudizio deve provare, a suo onere, il nesso di derivazione causale tra il danno e la cosa e la signoria custodiale di fatto esercitata dal convenuto. L’unica esimente è il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La condotta del danneggiato rileva solo se connotata da colpa, intesa come inosservanza del contegno di normale cautela, e può operare come causa esclusiva o concorrente del danno; non è necessario che sia abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile. La sua valutazione integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se la motivazione non presenta anomalie rilevanti.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile ha domandato la condanna dei titolari di un fondo confinante al risarcimento dei danni da infiltrazioni che avevano interessato i locali abitativi posti al piano terra del proprio edificio. Secondo la ricorrente, l’umidità proveniva da un’aiuola di proprietà dei convenuti, posta sul confine e irrigata per la presenza di alberi.

Il Tribunale di Marsala, ravvisata la responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., li aveva condannati al pagamento di una somma in favore dell’attrice. La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo il gravame dei soccombenti, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda risarcitoria, escludendo ogni responsabilità dei proprietari del fondo. Avverso tale pronuncia la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale aveva invertito l’onere della prova e che la consulenza tecnica di ufficio aveva accertato la derivazione dei fenomeni di umidità dall’uso dell’aiuola da parte dei convenuti.

La Corte ha ricordato che la responsabilità contemplata dall’art. 2051 cod. civ. si fonda su un criterio di imputazione oggettivo, che addossa al custode la responsabilità per determinati eventi a prescindere dal suo stato soggettivo. Spetta invece al danneggiato dimostrare il nesso causale tra danno e cosa e la signoria custodiale di fatto del soggetto indicato come responsabile.

Quanto all’esimente, il custode può invocare il caso fortuito, che ricomprende il fatto naturale, il fatto del terzo e quello dello stesso danneggiato. La condotta di quest’ultimo assume rilievo giuridico solo se connotata da colpa, cioè dall’inosservanza del contegno di normale cautela rispetto a una situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, senza che occorra il carattere abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 2376 del 2024; Cass. n. 21675 del 2023; Cass. n. 14228 del 2023).

Il giudice di legittimità ha poi precisato che la valutazione del grado di inosservanza della condotta del danneggiato e dell’entità delle conseguenze ascrivibili, nonché la sua configurabilità come apporto causale concorrente o come causa assorbente, costituisce un tipico giudizio di fatto devoluto al merito e sottratto al sindacato di legittimità, salvo anomalie motivazionali ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 12943 del 2024).

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva qualificato come colposa l’omessa impermeabilizzazione del muro perimetrale dell’edificio, ritenendola unica causa efficiente del danno ed escludendo così il nesso causale con la cosa in custodia. Trattandosi di apprezzamento di fatto adeguatamente argomentato, non meramente apparente né contraddittorio, la doglianza è stata dichiarata inammissibile. Il secondo motivo, che contestava l’omesso esame della consulenza tecnica, è stato parimenti dichiarato inammissibile: il fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va inteso in senso storico-naturalistico, con esclusione degli elementi istruttori e delle risultanze probatorie (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 10525 del 2022). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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