Opposizione a sollecito di pagamento tra art 615 e 617 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 19324 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una cartella di pagamento fondata su verbali di accertamento di violazioni del codice della strada dispone, accanto al rimedio recuperatorio dell’opposizione al verbale mai notificatogli, dei rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Con l’opposizione all’esecuzione si deducono, senza limiti di tempo, tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale, tra cui la prescrizione maturata per decorso del termine quinquennale quando la cartella sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione; la deduzione dell’omessa o invalida notificazione del verbale non costituisce motivo autonomo di opposizione, ma riguarda l’idoneità dell’atto a interrompere la prescrizione. L’irregolarità della sequenza procedimentale, come la mancata notifica delle cartelle sottese al sollecito, integra invece un vizio deducibile ex art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto davanti al giudice di pace domanda qualificata come opposizione all’esecuzione avverso un sollecito di pagamento relativo a cartelle esattoriali emesse per il recupero di crediti da infrazioni al codice della strada, contestando la mancata notifica delle cartelle e dei verbali e l’intervenuta prescrizione. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, aveva dichiarato l’efficacia del sollecito, salvo riconoscere la prescrizione del credito portato da una sola cartella, e aveva qualificato come opposizione agli atti esecutivi la contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle, dichiarandola tardiva. Il ricorrente ha censurato in cassazione tale qualificazione, sostenendo la natura di opposizione all’esecuzione della propria azione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del sistema delle opposizioni esecutive in materia di riscossione coattiva di sanzioni amministrative. Richiamando le Sezioni Unite n. 22080 del 2017, il Collegio ribadisce che il destinatario della cartella può avvalersi sia del rimedio recuperatorio avverso il verbale mai notificato, nelle forme e nei termini della legge n. 689 del 1981, sia dei rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

Con l’opposizione all’esecuzione si deducono i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale, tra cui la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, quando la cartella sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione: in questa evenienza la deduzione dell’omessa o invalida notifica del verbale non è motivo autonomo di opposizione, ma attiene all’idoneità dell’atto a interrompere la prescrizione, ed è proponibile senza limiti di tempo.

La Corte precisa poi che le pretese di pagamento fondate su fatti precedenti l’iscrizione a ruolo ma successivi all’emissione del verbale sono contestabili con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; l’irregolarità della sequenza procedimentale dà invece luogo a un vizio deducibile ex art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale.

Applicando tali principi, il Tribunale ha correttamente riconosciuto l’opponibilità ex art. 615 cod. proc. civ. per contestare la prescrizione quinquennale, escludendone la maturazione ove il termine non fosse superato, e ha del pari correttamente qualificato come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. la contestazione della mancata notifica delle cartelle, verificandone la tardività: l’atto introduttivo risultava notificato e depositato oltre il termine perentorio decorrente dalla conoscenza del sollecito.

Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente non ha precisato il momento di effettiva conoscenza del sollecito, profilo di inammissibilità del ricorso, poiché il dies a quo decorre anche dalla conoscenza di fatto, non essendo il sollecito atto soggetto a notifica. Del tutto inconferente è infine il richiamo all’ipoteca legale ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e al fermo di beni mobili registrati ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, strumenti cautelari non assimilabili al sollecito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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