Nullità del finanziamento per concorso nella bancarotta semplice da ritardato fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 12097 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di finanziamento stipulato da un istituto di credito in costanza di conoscenza dello stato di insolvenza del mutuatario è nullo per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., qualora la condotta del finanziatore integri concorso nella bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento, sanzionata dall’art. 217, primo comma, n. 4, l. fall. La consapevolezza dell’incapacia del debitore di rimborsare il finanziamento, apprezzabile in un operatore qualificato, rileva sin dalla stipula dell’originario contratto e vieppiù in occasione della proroga. L’omessa censura di tale statuizione rende inammissibile il ricorso per cassazione, ove il motivo deduca un fatto storico privo di decisività.
Il Fatto
La banca proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, dolendosi dell’esclusione del privilegio ipotecario sul credito derivante da un contratto di mutuo stipulato nel 2011, successivamente prorogato e modificato nel 2021. Il Tribunale, previa CTU, rigettava l’opposizione, ritenendo il finanziamento nullo per contrarietà all’obbligo del debitore di chiedere senza indugio il proprio fallimento, condotta alla quale la banca aveva concorso, essendo consapevole, sin dall’origine, dello stato di insolvenza del mutuatario.
Il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’assenza di rilevanti scoperti per periodi medio-lunghi, circostanza che avrebbe escluso una abusiva concessione del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata. Il ricorrente, infatti, non aveva censurato la ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sulla nullità del contratto per violazione di norma imperativa. Tale nullità era stata fondata sull’accertata consapevolezza della banca che il finanziato non sarebbe stato in grado di rimborsare il finanziamento, già al momento dell’originaria stipula e, certamente, alla data della proroga dell’affidamento nel 2016.
La Corte ha precisato che l’omessa impugnazione di questa statuizione incide negativamente sulla decisività del fatto dedotto con il motivo di ricorso, privandolo di rilevanza. I nuovi temi di indagine, introdotti solo con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e afferenti all’insussistenza di una condotta “predatoria” della banca, sono stati parimenti dichiarati inammissibili, in quanto estranei al perimetro del ricorso originario.
In ogni caso, la Corte ha rilevato come la diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente non fosse supportata dagli elementi istruttori. La CTU e la documentazione in atti deponevano, al contrario, per una situazione di sconfinamento significativo rispetto all’affidato complessivo e per il mantenimento delle linee di credito da parte della sola banca, in un contesto in cui gli altri istituti avevano già interrotto i rapporti o avviato il rientro. Tale contesto indiziario, articolato su molteplici elementi, priva di decisività il fatto storico dedotto, atteso che la condotta di mantenimento dell’esposizione in costanza di sintomi riconoscibili di insolvenza integra la fattispecie concorsuale.
La pronuncia è quindi di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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