Competenza regionale e BAT: legittime le prescrizioni più restrittive per il territorio (Cons. Stato n. 4648 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili costituiscono la regola generale cui l’autorità competente deve conformare le prescrizioni dell’AIA, ma non un vincolo assoluto. In presenza del carattere trasversale della tutela ambientale, le Regioni possono adottare, ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 195, comma 5-bis, d.lgs. n. 152/2006, forme di tutela più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del territorio e in assenza di criteri statali. Gli indirizzi regionali di applicazione delle BAT che si autoqualificano come atti organizzativi non vincolano le Province, chiamate a verificarne la coerenza con le specificità del singolo impianto in sede di rilascio o riesame dell’autorizzazione. L’eventuale deroga in peius alle BAT richiede rigorosa valutazione e motivazione, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Le società appellanti operano nel settore del recupero di rifiuti organici mediante compostaggio. Con ricorso collettivo hanno impugnato la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 11/3398 del 20 luglio 2020, recante indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle MTD/BAT nel trattamento dei rifiuti, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle AIA avviati dalle Province. Le ricorrenti ritenevano che la delibera avesse introdotto criteri di maggior dettaglio e più stringenti rispetto alla decisione di esecuzione UE 2018/1147, con aggravio di oneri e costi.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2333 del 29 luglio 2024, ha respinto le eccezioni di inammissibilità, dichiarato inammissibile la censura di incompetenza intersoggettiva, respinto le doglianze di difetto assoluto di attribuzione e di violazione della libertà di iniziativa economica, disponendo la separazione dei giudizi introdotti con motivi aggiunti. Le società hanno appellato; la Regione ha proposto appello incidentale avverso i capi sulla ammissibilità del ricorso collettivo e sull’interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale, che tende a paralizzare l’azione negando le condizioni dell’azione. Lo respinge: le ricorrenti hanno impugnato il medesimo provvedimento con identici vizi e convergente interesse alla sua rimozione, cosicché il ricorso collettivo è ammissibile. Quanto ai motivi aggiunti, la loro separazione disposta dal TAR è coerente con l’impianto processuale, giacché il giudice può riunire come separare i ricorsi.
La delibera non è un mero atto preparatorio. Essa introduce misure più restrittive destinate a orientare il riesame delle AIA e incide immediatamente sulla sfera giuridica dei destinatari: sussiste dunque l’interesse ad agire. Nel merito, il Consiglio ricostruisce il quadro delle BAT come regola generale, dotata di efficacia conformativa, ma derogabile dall’autorità competente in presenza di strumenti di pianificazione ambientale o di esigenze del territorio.
Il riparto delle competenze, fissato dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., va letto alla luce della sussidiarietà e del carattere trasversale della tutela ambientale. L’art. 3-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 consente alle Regioni di adottare tutele più restrittive per situazioni particolari del territorio, purché senza arbitrarie discriminazioni. L’art. 195, comma 5-bis, d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, abilita le Regioni a intervenire anche in assenza di criteri statali.
Lo Stato non ha ancora definito tali criteri. La Regione ha quindi potuto dettare una disciplina più restrittiva, avendo tenuto conto delle criticità del territorio lombardo attraverso tavoli di lavoro e protocolli condivisi con Province, Arpa e associazioni di categoria. La delibera ha operato nei limiti dell’art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006, senza vincolare le Province nel vaglio delle specificità del singolo caso. Non è ravvisabile la lesione della libertà di iniziativa economica né del principio di concorrenza. Appello principale e incidentale sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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