Danno da silenzio escluso se il privato non attiva i rimedi (C.G.A.R.S. n. 174 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., nel prevedere che il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti, costituisce applicazione del principio di correttezza e del capoverso dell’art. 1227 cod. civ. Il privato che, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, non attivi tempestivamente l’azione avverso il silenzio non può invocare il ristoro del pregiudizio che un’iniziativa giurisdizionale sollecita avrebbe consentito di prevenire. In tale ipotesi la condotta del danneggiato non determina una mera riduzione proporzionale del risarcimento, ma ne impone l’esclusione integrale. Il requisito dell’ingiustizia del danno richiede inoltre la prova, su un giudizio prognostico concreto, che il provvedimento richiesto sarebbe stato rilasciato con certezza o alta probabilità: ove difetti, la domanda risarcitoria è infondata.

Il Fatto

Una società operante nel settore fotovoltaico presentava nel 2009 domanda di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un impianto in Sicilia. Sopravvenuta l’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, l’amministrazione regionale chiedeva integrazioni documentali e progettuali, completate nel dicembre 2010 dopo il trasferimento del ramo d’azienda alla società appellante.

L’amministrazione restava inerte e non convocava la conferenza di servizi. La società otteneva nel 2016 una pronuncia del C.G.A.R.S. che dichiarava l’illegittimità del silenzio, ma nel frattempo riteneva l’investimento non più remunerativo per la perdita degli incentivi del conto energia. Proponeva quindi domanda risarcitoria, quantificata in oltre quattro milioni di euro tra lucro cessante e mancato guadagno. Il TAR Sicilia – Catania, con la sentenza n. 980 del 2022, respingeva il ricorso per contrarietà della condotta della società ai canoni di buona fede e diligenza. Seguiva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide il percorso del primo giudice. Il perimetro della domanda riguarda il danno da ritardo coincidente con il mancato guadagno da incentivi e vendita di energia. Poiché la documentazione era completa dal dicembre 2010, il termine di conclusione del procedimento decorreva da quella data; l’azione avverso il silenzio è stata proposta solo nell’ottobre 2014, quando era già cessato il quinto conto energia.

Non sono decisivi i solleciti e le interlocuzioni richiamati dall’appellante: essi si sono rivelati inefficaci a vincere l’inerzia. Improntando la condotta a diligenza, l’istante avrebbe dovuto agire subito dopo la scadenza del termine, eventualmente chiedendo la nomina di un commissario ad acta, e ottenere così il provvedimento conclusivo. Il danno lamentato, per sua stessa configurazione, era evitabile con una tempestiva iniziativa giurisdizionale.

Privo di pregio è l’argomento secondo cui la colpa del danneggiato avrebbe giustificato al più un concorso di colpa. Le previsioni dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. impongono di escludere, e non di ridurre, il risarcimento dei danni evitabili. Nel caso concreto un’iniziativa tempestiva avrebbe evitato il pregiudizio con certezza o almeno con alta probabilità.

Il Collegio aggiunge un’autonoma ragione di rigetto: manca la prova della spettanza del bene della vita. L’autorizzazione unica è espressione di complessa discrezionalità tecnica e non può presumersi che sarebbe stata rilasciata. Poiché l’appellante ha rinunciato a coltivare l’istanza dopo la sentenza del 2016, difetta il requisito dell’ingiustizia del danno ex art. 2043 cod. civ., non essendo configurabile una prognosi favorevole.

Quanto alla domanda subordinata di perdita di chance, essa è inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., e comunque infondata: la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non esonera dall’onere di allegare e provare il danno. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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