Occupazione senza titolo: il pagamento del canone non sostituisce la concessione (Cons. Stato n. 4125 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico costituisce titolo soltanto per la detenzione e l’utilizzo dell’area e non è idoneo a sostituire il provvedimento concessorio in forma scritta. Il rinnovo o il rilascio di concessioni di beni pubblici non si perfeziona per effetto del mero contegno inerte dell’amministrazione, ma richiede un atto espresso. Il provvedimento che prende atto della trasformazione della ditta individuale aggiudicataria in società non integra autorizzazione all’occupazione né trasferisce la concessione, ove manchi una domanda di subentro nei casi ammessi dal regolamento. In assenza di valido titolo, l’amministrazione dispone legittimamente la decadenza e lo sgombero dell’area illegittimamente occupata. Le censure avverso la revoca in autotutela di un atto presupposto, non proposte in primo grado, sono inammissibili in appello.
Il Fatto
Una società, costituita nel 2006 e subentrata all’attività di spettacolo viaggiante di un esercente individuale, occupava un’area recintata all’interno di un parco cittadino, già oggetto di una concessione rilasciata nel 1997 a favore della ditta individuale per una superficie di 196,67 mq, poi estesa a 300,36 mq. La procedura per la realizzazione del punto verde per l’infanzia, all’esito della quale l’esercente era risultato aggiudicatario, non era mai stata portata a termine: non erano stati approvati il progetto esecutivo e i prescritti pareri delle Soprintendenze, trattandosi di area vincolata.
Con determinazione del 19 ottobre 2017 Roma Capitale revocava in autotutela l’atto del 2006 che aveva preso atto della trasformazione della ditta, dichiarava la decadenza ex tunc della concessione del 1997 e intimava alla società di cessare l’attività e rilasciare l’area. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società proponeva appello, deducendo l’esistenza di un titolo concessorio prorogato sine die in pendenza della gara e l’affidamento ingenerato dal pagamento del canone.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, rilevandolo manifestamente infondato, circostanza che consente di prescindere dall’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 95, comma 3, c.p.a.. Dagli atti emerge che l’unica concessione di occupazione è quella del 1997, rilasciata alla ditta individuale per 196,67 mq e illegittimamente incrementata: non risulta alcuna autorizzazione né convenzione a favore della società.
La determinazione del 2006 si era limitata a prendere atto della trasformazione comunicata dall’esercente, precisando che con la nuova società sarebbero stati intrattenuti i rapporti per il proseguimento dell’iter volto alla stipula del contratto di concessione. Essa non autorizzava alcuna occupazione. La revoca in autotutela si fonda sul falso presupposto della mera trasformazione, non essendo stata presentata alcuna domanda di subentro ai sensi dell’art. 7 del regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 197 del 1998, che lo consente solo in caso di sopravvenuta indisponibilità del concessionario.
Quanto al pagamento del canone, il Collegio conferma che esso costituisce titolo soltanto per la detenzione e l’utilizzo dell’area pubblica, totalmente inidoneo a sostituire il provvedimento formale, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5076 del 2019. L’appellante non ha peraltro articolato alcuna critica specifica avverso il capo che esclude la configurabilità di un provvedimento concessorio formatosi per silentium.
Le censure avverso la revoca dell’atto del 2006 sono inammissibili, perché formulate solo in appello: in primo grado la società si era limitata a contestare il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, senza dedurre la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 sotto il profilo del termine ragionevole. Nel merito, il pagamento della Cosap per un’area di 300,36 mq non esclude la natura abusiva dell’estensione rispetto alla superficie autorizzata.
Anche il secondo motivo è infondato: la società non è mai subentrata nella concessione, sicché difetta di interesse a contestare la decadenza; la struttura competente per le aree a verde è il Dipartimento di tutela ambientale, restando al Municipio solo l’attività esecutiva. Parimenti infondato il terzo motivo: le delibere richiamate non consentono alcuna proroga sine die, limitandosi a escludere la natura abusiva delle occupazioni in sede fissa nelle more delle procedure di assegnazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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