Silenzio assenso sul condono e prescrizione del credito concessorio (Cons. Stato n. 4131 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il silenzio assenso si perfeziona decorsi ventiquattro mesi dal completamento della domanda, che si realizza con la presentazione della documentazione prevista dall’art. 35 della legge n. 47/1985 e con il versamento dell’oblazione. L’amministrazione non può condizionare la formazione del titolo per silentium alla produzione di atti ulteriori e non previsti dalla legge. Il diritto al conguaglio e quello al contributo di concessione si prescrivono, rispettivamente, in trentasei mesi e nel termine decennale ordinario, decorrente dal momento in cui i parametri di quantificazione sono stati definiti. La richiesta tardiva di oneri concessori, avanzata oltre il decennio, è quindi infondata per prescrizione.

Il Fatto

Il Comune di Brindisi, con provvedimento del 29 ottobre 2020, determinava in via definitiva gli importi dovuti dalla ricorrente per la sanatoria di alcuni abusi, quantificando il contributo di concessione in oltre 62.000 euro e l’oblazione in una somma inferiore rispetto a quanto già versato. La proprietaria aveva presentato domanda di condono nel 1986, integrata con successive produzioni documentali.

Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, respingeva il motivo relativo al silenzio assenso e alla prescrizione, accogliendo invece le censure sui criteri di calcolo degli importi. Il Comune proponeva appello avverso la sentenza e avverso l’ordinanza di liquidazione del compenso al verificatore; la proprietaria resisteva e proponeva appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’appello incidentale, incentrato sulla formazione del silenzio assenso e sulla prescrizione del credito comunale. Dagli atti risulta che la documentazione allegata alla domanda e le integrazioni successive erano complete già dal 1995, mentre tutte le somme a titolo di oblazione erano state versate fin dal 1986.

Le richieste documentali avanzate dall’amministrazione nel 2019 riguardavano atti non previsti dall’art. 35 della legge n. 47/1985 e non necessari per la formazione del titolo per silentium. Ne deriva, in contrario avviso rispetto al primo giudice, che il silenzio assenso si è formato decorsi ventiquattro mesi dal completamento della domanda, come già affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5693 del 2020.

Quanto al diritto al conguaglio, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4242 del 2013 e ne afferma la prescrizione decorsi trentasei mesi dalla presentazione dell’istanza completa. Per le somme a titolo di oblazione, il versato eccede il dovuto, sicché non sussiste alcun credito dell’amministrazione.

Il contributo di concessione per le opere di urbanizzazione risulta parimenti prescritto. I parametri di quantificazione erano stati definiti con la delibera di Giunta regionale n. 816 del 2005, che ha individuato il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere ai sensi degli artt. 2946 e 2935 c.c.; la richiesta del 2020 giunge oltre il decennio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 345 del 2026 e la conforme Cons. Stato, sez. II, n. 1995 del 2024 su analoga vicenda brindisina.

Accolto anche il motivo sul difetto di istruttoria, spetta al Comune accertare, in sede di riesercizio del potere, se la recinzione e il piccolo fabbricato rientrino nel titolo formatosi. L’accoglimento dell’appello incidentale rende l’appello principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla sentenza e inammissibile quanto all’ordinanza di liquidazione del compenso al verificatore, provvedimento privo di contenuto decisorio e contestabile nelle forme dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2946 c.c.

Tutte le 533 sentenze sull'art. 2946 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *