L’appello del Ministero è improcedibile se l’amministrazione riconosce il titolo estero (Cons. Stato n. 70 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta adozione, da parte della stessa amministrazione appellante, di un provvedimento che riconosce in concreto il titolo di formazione estero, disponendo le necessarie misure compensative, è incompatibile con il persistente interesse alla coltivazione dell’appello e ne determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Tale esito si fonda sull’art. 84, comma 4, c.p.a., che sanziona il comportamento dell’appellante contrastante con l’interesse a coltivare il gravame. Il riconoscimento degli effetti del titolo smentisce radicalmente l’assunto secondo cui l’assenza dell’attestazione ministeriale estera impedirebbe ogni forma di riconoscimento, anche mediante misure compensative.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania. Il diniego si fondava sulla mancata produzione dell’Adeverinta recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni, oltre che di ulteriore documentazione e dell’apostille.
Il TAR, con la sentenza n. 21012 del 25 novembre 2024, aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo che l’Adeverinta costituisca un elemento utile ma non necessario, dovendo l’amministrazione procedere comunque a una valutazione concreta e individuale dei titoli. Il Ministero ha proposto appello, chiedendone la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la stessa amministrazione appellante ha depositato il 7 agosto 2025 il provvedimento prot. AOODPIT n. 2261 del 6 agosto 2025, con il quale ha concluso il procedimento avviato con l’istanza di riconoscimento, sulla base di una comparazione svolta in concreto.
Il dato decisivo è che tale provvedimento è stato adottato dall’amministrazione sua sponte e non in esecuzione della sentenza impugnata, della quale nulla si dice, pur a notevole distanza dal suo deposito. Il provvedimento menziona soltanto l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale.
Con quel provvedimento il Ministero ha riconosciuto gli effetti in concreto del titolo conseguito all’estero, disponendo le misure compensative. Ciò smentisce l’assunto fondamentale dell’appello, secondo cui la mancanza dell’Adeverinta ministeriale impedirebbe il riconoscimento in qualsivoglia forma del titolo estero.
Il Collegio qualifica tale comportamento come radicalmente incompatibile con il persistente interesse alla coltivazione dell’appello, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non essendosi costituita la parte appellata, mentre il contributo unificato è posto definitivamente a carico dell’amministrazione appellante.
Nota della Redazione
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