Nulla la clausola di rinuncia al contenzioso imposta agli operatori sanitari accreditati (C.G.A.R.S. n. 650 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., la clausola dello schema di contratto di convenzionamento sanitario che impone all’operatore la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese e ai contenziosi future sugli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe. La clausola non è salvata dalla specifica sottoscrizione ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., perché la disciplina dei contratti di massa non è integralmente applicabile al rapporto di convenzionamento, connotato da interessi costituzionali e da una prestazione complessa a carico dell’aderente. La rinuncia preventiva a diritti futuri indeterminati è inoltre nulla per indeterminatezza dell’oggetto e viola l’art. 1462 cod. civ., precludendo l’eccezione di nullità del contratto. La sua imposizione erga omnes integra eccesso di potere per sviamento della funzione amministrativa.

Il Fatto

Le appellanti, titolari di Comunità Terapeutiche Assistite autorizzate e operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, impugnavano il decreto assessoriale del 30 giugno 2021 di approvazione degli aggregati 2021-2023 e il relativo schema di contratto. Lamentavano il mancato aggiornamento delle rette, parametrate ai costi del 2014, e l’illegittimità dell’art. 12 dello schema, recante la c.d. clausola di salvaguardia.

Il TAR Sicilia rigettava il ricorso. Le società proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza. Instaurato il giudizio cautelare, il decreto presidenziale n. 87 del 2025 sospendeva l’efficacia degli atti limitatamente alla clausola di rinuncia; all’esito della camera di consiglio la causa passava al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo il tema del tetto di spesa. La determinazione degli aggregati regionali costituisce limite invalicabile per l’amministrazione e per il privato accreditato, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012. L’interesse economico dell’operatore convenzionato è meritevole di tutela solo se non compromette la capacità futura dell’amministrazione di erogare il servizio secondo i migliori standard.

Ne deriva una distinzione netta. Se si contesta l’an debeatur, allegando e dimostrando che il budget non consente alcun margine di utile, la legittimazione sussiste. Se si contesta il quantum debeatur, l’operatore deve provare la compatibilità della pretesa con il tetto complessivo di spesa. Nel caso concreto manca la prova: le appellanti non producono i bilanci né quantificano l’aumento necessario, onde il motivo sul budget è rigettato. Il motivo sulla mancata consultazione delle organizzazioni di categoria è inammissibile per difetto di legittimazione, spettando il diritto al contraddittorio ai soli titolari della pretesa partecipativa pretermessa.

Il Collegio accoglie invece il motivo sulla clausola di salvaguardia. Lo schema, destinato a regolare una pluralità indeterminata di rapporti, è un formulario, ma la disciplina degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. non è integralmente applicabile: il convenzionamento non è mero scambio, coinvolgendo gli artt. 2, 32, 41, 81 e 97 Cost. e una prestazione complessa a carico dell’aderente, che deve poter valutare la sostenibilità economica del rapporto.

La specifica sottoscrizione non basta comunque. La rinuncia investe un elemento essenziale del contratto, il prezzo, e preclude l’eccezione di nullità derivante dall’eventuale annullamento degli atti presupposti, violando l’art. 1462 cod. civ. Quanto ai contenziosi futuri, la rinuncia a diritti non ancora sorti e non determinabili nel contenuto è nulla per indeterminatezza dell’oggetto. La clausola contrasta infine con gli artt. 24 e 113 Cost., sottraendo al giudice la selezione degli interessi meritevoli di tutela, e integra eccesso di potere per sviamento.

Il parziale annullamento dell’atto generale è pronunciato con effetto erga omnes, con i conseguenti obblighi di pubblicità ex art. 14 d.P.R. n. 1199/1971. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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