Concessioni demaniali marittime: la proroga tecnica non elimina la decadenza (TAR Puglia n. 493 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica disposta dall’amministrazione comunale in via generale, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 118/2022, non costituisce atto pienamente satisfattivo delle ragioni del concessionario che impugni la decadenza dalla concessione demaniale marittima. Non ricorrono pertanto i presupposti della cessazione della materia del contendere. Il giudizio va invece definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., quando l’eventuale accoglimento del ricorso non rechi alcuna utilità concreta alla parte per l’imminente avvio delle procedure competitive di affidamento. La pronuncia sulla decadenza resta assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società titolare di una storica concessione demaniale marittima con stabilimento balneare ha impugnato la determina con cui il Comune di Bari ha disposto la decadenza dalla concessione. Il provvedimento traeva origine da accertamenti della Guardia di finanza su una serie di irregolarità: affidamento ad altra società di attività secondarie senza autorizzazione demaniale, gestione dell’attività principale da parte di soggetto diverso dal concessionario senza autorizzazione al subingresso, realizzazione di opere non assentite. Il Comune ha intimato lo sgombero entro trenta giorni e avviato il procedimento per l’escussione della garanzia.
La società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 45-bis e 47 cod. nav. e dell’art. 10 della legge regionale Puglia n. 17/2015, oltre a eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, illogicità della motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per asserita acquiescenza ai verbali di accertamento. In vista dell’udienza la difesa ha depositato la delibera di Giunta che prorogava al 31 dicembre 2024 alcune concessioni, tra cui quella della ricorrente, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima esaminato la richiesta di cessazione della materia del contendere. La deliberazione di Giunta n. 836 del 26 ottobre 2023 aveva individuato il termine del 31 dicembre 2024 quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale della fascia costiera, in ragione dell’inerzia del legislatore nazionale nell’adozione dei decreti attuativi della legge n. 118/2022, richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.
Il Tribunale ha escluso che tale atto integri il presupposto della cessazione della materia del contendere. La proroga tecnica non è atto pienamente satisfattivo delle ragioni della ricorrente: essa non elimina la decadenza già disposta, ma si limita a regolare la durata del rapporto concessorio in via generale, in funzione del differimento delle procedure competitive.
La circostanza ha però consentito al Collegio di rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il codice del processo amministrativo, all’art. 35, comma 1, ne ammette la rilevazione anche d’ufficio, e il Collegio ne ha fatto applicazione.
Il ragionamento si fonda su una valutazione di utilità concreta della pronuncia. L’eventuale accoglimento del ricorso non recherebbe alcun vantaggio alla società deducente, in ragione dell’imminente avvio delle procedure competitive di affidamento della concessione demaniale marittima di cui è titolare. La conservazione del titolo, per il tramite della proroga, non si traduce in un interesse meritevole di tutela giurisdizionale oltre il termine già individuato dall’amministrazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese processuali. La questione di fondo sulla legittimità della decadenza resta così assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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