Concessioni di spazi pubblicitari: natura, canoni e poteri della stazione appaltante (TAR Sicilia n. 687 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di beni pubblici aventi ad oggetto l’assegnazione di spazi pubblicitari costituiscono contratti attivi dell’Amministrazione e sono sottratte all’applicazione del d.lgs. n. 36/2023, salvo il rispetto dei principi generali sull’affidamento richiamati dall’art. 13, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Il canone di concessione, corrispettivo per l’utilizzo esclusivo delle superfici, non ha natura tributaria e non integra il presupposto del canone unico patrimoniale dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss., legge n. 160/2019, con conseguente insussistenza del divieto di doppia imposizione. La disciplina dell’art. 106 in tema di garanzia provvisoria non è invocabile, trattandosi di scelta discrezionale della stazione appaltante. Il divieto di cessione e subconcessione della concessione demaniale è coerente con l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, in quanto la sostituzione del concessionario equivale a una nuova aggiudicazione sottratta all’evidenza pubblica.
Il Fatto
Una società ha impugnato la procedura ad evidenza pubblica indetta da un Comune per l’assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, articolata in macrolotti e aggiudicata con il criterio del massimo rialzo percentuale sul canone annuo a base d’asta. La ricorrente, che aveva presentato domanda di partecipazione, ha censurato la lex specialis sotto molteplici profili: doppia imposizione tra canone di concessione e canone unico patrimoniale, sproporzione della garanzia provvisoria richiesta nella misura del 10%, divieto di trasferimento della concessione, assenza di un termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, traslazione sul concessionario dei rischi connessi alla collocazione degli impianti e degli oneri di rimozione delle affissioni abusive o pregresse.
Il Comune si è costituito con memoria di mera forma, chiedendo il rigetto nel merito. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito la scansione procedimentale dell’art. 53, comma 2, del regolamento C.U.P., individuando due fasi distinte: una prima, concessoria, in cui viene attribuita mediante gara la disponibilità delle superfici per macrolotti; una seconda, strettamente autorizzatoria, disciplinata dall’art. 23, comma 4, cod. strada e dagli artt. 47 e ss. del d.P.R. n. 495/1992, in cui sono individuati i singoli impianti e rilasciati i titoli abilitativi. Da qui l’errore prospettico che vizia il primo, il quarto e parte del sesto motivo.
Il primo motivo è stato respinto perché il canone di concessione non è un tributo, ma un’obbligazione contrattuale, corrispettivo per l’utilizzo esclusivo delle superfici; il C.U.P. è invece una tassa fondata sul principio di controprestazione, con presupposto nello sfruttamento economico degli impianti. L’art. 53, comma 7, del Regolamento del Codice della strada, relativo al corrispettivo per l’istruttoria e il rilascio della singola autorizzazione, esula dall’ambito della gara.
Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che la concessione di spazi pubblicitari dà luogo a un contratto attivo, estraneo al d.lgs. n. 36/2023 salvo i principi generali: la garanzia provvisoria del 10% resta nell’alveo della discrezionalità amministrativa, non sindacabile per illogicità evidente. Il terzo motivo è stato respinto perché il divieto di cessione e subconcessione riflette la natura personalissima della concessione demaniale ed è coerente con l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, che considera sostanziale la modifica comportante sostituzione del concessionario; resta salva la valutazione caso per caso in fase esecutiva.
Il quarto motivo è stato respinto per la diversità tra la procedura concessoria e il procedimento autorizzatorio del Regolamento del Codice della strada, il cui termine non è perentorio. Quanto al quinto e sesto motivo, il Collegio ha valorizzato la ratio di responsabilizzazione del concessionario rispetto al bene affidato, escludendo ogni sovrapposizione con il profilo sanzionatorio e con i rimedi civilistici esperibili.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità e parziale novità delle questioni e delle limitatissime difese del Comune.
Nota della Redazione
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