Concordato in appello e impugnazione del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 37206 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio quando il giudizio di appello, celebrato a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il limite all’impugnabilità non discende da una disciplina speciale, inesistente per il concordato in appello, ma dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello: su tali motivi si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura in sede di legittimità. Resta ferma la proponibilità del ricorso, nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen., per i capi e i punti non oggetto di rinuncia.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza resa in data 1 aprile 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta all’imputato per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il giudizio di secondo grado si era svolto a seguito di annullamento con rinvio.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena inflitta, sostenendo che gli elementi caratterizzanti la condotta avrebbero potuto condurre a un trattamento più lieve e che la doglianza, già dedotta con l’atto di appello, era stata disattesa dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente esplicitato le specifiche doglianze dedotte con l’atto di appello che la Corte di merito avrebbe disatteso, e, più a monte, per la preclusione derivante dal concordato sulla pena.
La Sezione richiama il proprio recente orientamento, secondo cui è preclusa la deduzione di questioni sul trattamento sanzionatorio quando il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. II n. 32138 del 10.09.2025). L’accordo raggiunto dalle parti sul trattamento sanzionatorio comporta il decadimento di tutte le questioni a esso afferenti.
Il percorso argomentativo muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022 (dep. 2023, Fazio), che ha superato l’orientamento che limitava l’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a concordato in appello richiamando i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità di tale disposizione al concordato in appello: la norma è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.
Diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. L’unico riferimento normativo specificamente rivolto alla sentenza ex art. 599-bis è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma consente la declaratoria de plano per ragioni di economia processuale. I limiti all’impugnazione discendono dunque dal giudicato sostanziale che si forma sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile il ricorso nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama, in linea, Sez. IV n. 52803 del 14.09.2018, Sez. V n. 15505 del 19.03.2018 e Sez. III n. 51557 del 14.11.2023, secondo cui, una volta raccolte le richieste concordate delle parti, queste non possono dedurre in legittimità il difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi sulla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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