Payback dispositivi medici non viola affidamento impresa (TAR Lazio n. 9416 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, volta a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria, e non viola l’art. 41 Cost., né il principio del legittimo affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. La disciplina censurata, rientrando nell’ambito dell’art. 23 Cost., contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la riserva di legge. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non altera l’esito delle procedure di gara, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo finale del prodotto.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, e il successivo decreto del 6.10.2022, recante l’adozione delle linee guida per il ripiano, nonché gli atti presupposti, tra cui l’Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019 che fissava i tetti regionali al 4,4%.
La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità propria degli atti, vizi derivati dalla presunta incostituzionalità dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, e la violazione dei principi eurounitari di affidamento e libertà di impresa. Proposta opposizione al ricorso straordinario, la società ha trasposto il giudizio dinanzi al TAR Lazio, che ha accolto l’istanza cautelare. Nelle more, la Regione Toscana ha depositato il decreto di presa d’atto del pagamento delle quote di ripiano dovute dalla ricorrente, ridotte al 25% ex art. 7 d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, cui era stata rimessa la questione di legittimità dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. La Consulta ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost., qualificando il payback come contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici per la tutela della salute, e ha ritenuto rispettata la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., poiché la norma individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedura.
Quanto alla dedotta lesione dell’affidamento, la Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività: le imprese erano consapevoli sin dal 2015 del meccanismo di tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. Lo ius superveniens del 2022, con l’introduzione del comma 9-bis, ha reso operative procedure esistenti senza innovare sul piano sostanziale.
Il Collegio ha aggiunto che il tetto di spesa nazionale era già fissato al 4,4% e che l’Accordo del 2019 ha confermato tale misura per tutte le regioni, sicché le imprese avrebbero dovuto, con ordinaria diligenza, conformare la propria condotta a tale parametro. La determinazione tardiva del tetto regionale non integra pertanto un vizio di retroattività, essendo il rischio di sforamento prevedibile ex ante.
Infine, il payback è stato ritenuto estraneo alle procedure di evidenza pubblica: operando in misura complessiva sul fatturato delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non altera l’esito delle gare né il prezzo finale, rimanendo ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori. È rimasto, inoltre, indimostrato che il meccanismo abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.
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Nota della Redazione
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