Sospensione feriale e decorrenza del termine per impugnare (Cass. pen. Sez. IV n. 12717 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell’impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per proporre gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.. Ove la scadenza del deposito cada nel periodo di sospensione feriale, il dies a quo va fissato all’ultimo giorno del periodo di sospensione, che non si computa, con la conseguenza che il giorno immediatamente successivo è utilmente calcolato. La proroga prevista dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. per i giorni festivi riguarda la sola scadenza dei termini e non l’inizio della loro decorrenza.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 14.11.2024, ha dichiarato inammissibile l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 22.5.2024. Il giudice del gravame ha rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata nel termine di novanta giorni ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. e che il termine per appellare scadeva il 15.10.2024: l’atto depositato il 16.10.2024 era dunque tardivo.
Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 591 e 585 cod. proc. pen. e dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., nonché dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente computato il dies a quo e che il termine per impugnare doveva farsi decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo feriale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei termini. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 22.5.2024 e il termine per il deposito della motivazione è stato indicato in novanta giorni ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; il termine per l’impugnazione era pertanto di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Non trovava applicazione l’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., poiché l’ordinanza che aveva disposto di procedere in assenza dell’imputato era stata revocata all’udienza del 14.5.2024.
Poiché il termine per il deposito della motivazione scadeva il 20.8.2024, durante la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969, il quesito è se nel termine per impugnare debba computarsi il giorno 1° settembre 2024. Il ricorrente sostiene che tale giorno non andrebbe calcolato perché festivo, ma la tesi non è accolta: in materia di termini a giorni, la proroga dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo la scadenza dei termini e non l’inizio della loro decorrenza, che non è prorogata quando il primo giorno sia festivo (Sez. II n. 24277 del 14.05.2014).
La Corte chiarisce poi che, quando il termine per un’attività decorre dalla scadenza di un altro termine, la proroga di diritto del giorno festivo determina lo spostamento della decorrenza del termine successivo; ciò non accade quando operano cause di sospensione, come quella feriale, che agiscono diversamente sui due termini e comportano una discontinuità tra la scadenza del primo e l’inizio del secondo (Sez. Un. n. 155 del 29.09.2011, dep. 2012).
Trova dunque applicazione il principio per cui, in caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per il gravame decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito, in virtù dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga l’art. 585 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 23608 del 27.04.2022). Richiamando Sez. V n. 34223 del 24.04.2009 e l’orientamento delle Sezioni unite civili n. 3668 del 28.03.1995, la Corte ribadisce che il dies a quo non si computa e che il giorno immediatamente successivo è utilmente calcolato.
Applicando tali principi al mutato periodo di sospensione feriale, l’inizio del termine di impugnazione è differito alla fine del periodo feriale, ovvero al 31 agosto. Il termine per impugnare non scadeva quindi il 16 ottobre, come sostiene il ricorrente, bensì il 15 ottobre, come correttamente ritenuto nell’ordinanza impugnata. Il ricorso, manifestamente infondato, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 172 c.p.p. – Regole generali
- Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione