Candidato Covid assente alla preselettiva non tenuto a comunicare l’impedimento (Cons. Stato n. 5922 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che non abbia potuto partecipare alla prova preselettiva di un concorso pubblico per legittimo impedimento sanitario connesso all’emergenza Covid non è tenuto a comunicare all’amministrazione il proprio impedimento entro un termine prestabilito, quando tale onere comunicativo non sia previsto dal bando. L’obbligo non può essere desunto in via analogica dall’art. 2 del d.l. n. 663/1979, che riguarda il rapporto di lavoro pubblico e produce conseguenze di natura economica e previdenziale, non una decadenza dalla procedura concorsuale. La mancata previsione di rinvii o di prove suppletive rende non esigibile la comunicazione e induce i candidati a ritenerla superflua. Il diniego di ammissione alla prova suppletiva è pertanto illegittimo quando opposto a chi, appresa la notizia dell’indizione della prova, abbia formulato la richiesta in modo tempestivo.
Il Fatto
La parte appellante aveva presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto dall’INPS per l’assunzione a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’Area legale. Poiché le domande superavano le seicento unità, il bando prevedeva una sessione preselettiva, fissata nei giorni 9, 10 e 11 marzo 2022. La candidata avrebbe dovuto sostenere la prova il 10 marzo, ma risultò positiva al tampone e non poté presenziare.
Con avviso del 15 marzo 2022 l’amministrazione comunicò una seduta suppletiva per il 4 aprile, destinata ai candidati impediti per ragioni sanitarie connesse al Coronavirus. La candidata inviò immediatamente la documentazione a mezzo pec, ma la direzione competente rigettò la richiesta per tardività della comunicazione, applicando in via analogica il termine di due giorni previsto dall’art. 2 del d.l. n. 663/1979. Il TAR Lazio, con sentenza breve n. 5285/2022, ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione di scarso diligenza del comportamento della candidata. È proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene fondato l’unico motivo d’appello e respinge l’eccezione di carenza di interesse, perché l’estromissione dalla procedura ha leso le aspettative patrimoniali della candidata in modo attuale e autonomamente determinabile.
Nel merito, il collegio esclude che a carico della candidata fosse configurabile un onere comunicativo nei termini pretesi dall’amministrazione. Il bando non lo prevedeva e l’impedimento del singolo candidato non può essere causa di rinvio del concorso: prevale sempre l’interesse pubblico al celere svolgimento della procedura, a maggior ragione quando il numero elevato di domande rende impraticabile la riprogrammazione delle prove. Il fatto che nessuna determinazione di rinvio o di prova suppletiva fosse stata previamente adottata induceva i candidati a ritenere superflua la comunicazione di un impedimento che a nulla sarebbe servito.
La Corte censura poi il ricorso analogico all’art. 2 del d.l. n. 663/1979 operato dalla commissione. L’analogia è impropria sotto tre profili. Anzitutto quella norma fa leva su un obbligo negoziale liberamente assunto dal lavoratore con la sottoscrizione del contratto, situazione non ravvisabile in capo al semplice candidato. In secondo luogo, la conseguenza della violazione per il pubblico impiegato è la perdita della copertura previdenziale e la riduzione stipendiale, non una decadenza dalla procedura. Infine, il termine brevissimo di due giorni è stato imposto a candidati che non potevano conoscere la relativa previsione, ufficializzata solo il 15 marzo, quando il termine era già scaduto.
Il diniego è quindi doppiamente illegittimo: la richiesta della candidata non poteva dirsi intempestiva, essendo stata formulata entro poco più di ventiquattr’ore dalla conoscenza della possibilità di partecipare alla prova suppletiva; né sussisteva alcun ragionevole motivo organizzativo per precluderle l’accesso alla prova del 4 aprile, trattandosi di una sola unità da aggiungere ai candidati già ammessi. La candidata non fu negligente; l’amministrazione non riscontrò tempestivamente la richiesta e oppose un diniego privo di giustificazione. L’appello è accolto e le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 5000,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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