Atto non autoritativo sul tetto dispositivi medici giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 8985 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le regioni ripartiscono tra i fornitori di dispositivi medici l’onere conseguente al superamento del tetto di spesa, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, non sono espressione di un potere autoritativo. L’attività regionale è interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità, anche tecnica, e si sostanzia in una mera ricognizione contabile e in un accertamento tecnico del quantum debeatur. Ne deriva che la contestazione di tali atti involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dal potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società produttrice di presidi sanitari ha impugnato il decreto con cui la Regione Marche ha ripartito tra i fornitori gli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, a livello nazionale e regionale, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il provvedimento regionale è stato adottato a valle della certificazione ministeriale dello scostamento e delle determinazioni degli enti del servizio sanitario regionale che avevano calcolato il fatturato di ciascuna azienda fornitrice, presupposto per l’individuazione della quota di ripiano dovuta.
La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’istruttoria, la mancata predeterminazione delle modalità di calcolo e l’errore nella quantificazione del fatturato, lamentando la violazione della l. n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio, mentre la Regione e gli enti del servizio sanitario non hanno resistito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. La soluzione si fonda sulla natura dell’attività svolta dalla Regione ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, come interpretata dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui le regioni non determinano il tetto di spesa, non ne certificano il superamento e non quantificano lo scostamento, trattandosi di competenze statali. Il loro ruolo è limitato alla verifica della documentazione contabile, alla definizione dell’elenco delle aziende fornitrici e all’imposizione del pagamento della quota di ripiano, secondo una percentuale già fissata a livello normativo.
L’attività regionale è quindi priva di qualsivoglia margine di discrezionalità e si riduce a un’accertamento tecnico-contabile dei presupposti economici del dovuto. A fronte di tale attività, la legge instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa fornitrice, che è titolare di un obbligo di pagamento e di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La situazione giuridica vantata dalla ricorrente non è intermediata dal potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla norma e dagli atti statali che hanno fissato il tetto e certificato il superamento.
La controversia, radicandosi in un rapporto ormai paritario, collocato a valle dell’esercizio del potere autoritativo, involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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