Sanitaservice in house non valutabile come titolo nel concorso OSS (TAR Puglia n. 364 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per operatore socio sanitario, l’attività lavorativa svolta alle dipendenze di una società in house non costituisce titolo valutabile, perché quel rapporto resta soggetto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. La natura pubblicistica della società partecipata non trasforma il rapporto di lavoro in servizio presso l’amministrazione. Il punteggio aggiuntivo per titoli di studio e titoli vari non è scrutinabile quando la parte non dimostri che il suo riconoscimento avrebbe consentito un utile collocamento in graduatoria, difettando l’interesse al ricorso. La falsità delle dichiarazioni sulla qualifica professionale e sul periodo di svolgimento dell’attività, non contestata in fatto, legittima il giudizio negativo dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico bandito per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario, pubblicata il 17 giugno 2020, unitamente alle determinazioni dirigenziali che l’hanno approvata e al silenzio rigetto formatosi sull’istanza di autotutela. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del proprio diritto all’inserimento in graduatoria con l’attribuzione di un punteggio idoneo.
Due i profili di doglianza. Il primo riguarda la mancata valutazione dell’attività prestata presso una società in house dell’azienda sanitaria, che l’amministrazione ha equiparato a un qualsiasi soggetto di diritto privato. Il secondo concerne l’omessa attribuzione di ulteriori tre punti per titoli di studio e titoli vari. L’azienda ospedaliera resistente ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha dedotto che la ricorrente aveva dichiarato di avere svolto attività nel profilo messo a concorso in periodi anteriori al conseguimento del diploma abilitante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del punteggio collegato all’attività svolta presso la società in house, che la ricorrente qualificava come struttura di natura pubblicistica o, in alternativa, come co-datoria con l’azienda sanitaria. La tesi non viene accolta. Il Tribunale esclude che il punteggio invocato competa, con conseguente legittimità dell’operato dell’amministrazione.
La ragione decisiva è duplice. Sul piano fattuale, gli accertamenti hanno dimostrato che nessun dipendente della società era stato impiegato nel profilo di operatore socio sanitario, ma solo in profili inferiori di ausiliario o addetto alle pulizie. Il dato è confermato dalla circostanza che il diploma abilitante risulta conseguito solo nel 2016, dunque in epoca posteriore all’attività lavorativa fatta valere. La difesa della ricorrente non ha contestato in fatto queste circostanze, limitandosi a considerare inconferente il riferimento all’anno di conseguimento della qualifica.
Sul piano giuridico, il Tribunale aggiunge, solo ad abundantiam, che il lavoro svolto alle dipendenze di una società in house non era in ogni caso valutabile. Il rapporto resta infatti assoggettato alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. La qualificazione pubblicistica del soggetto, secondo il Collegio, non è idonea a mutare il regime del rapporto ai fini della valutazione dei titoli. Il rilievo era già stato espresso in sede cautelare con ordinanza non gravata in appello.
Quanto al secondo motivo, relativo ai tre punti aggiuntivi per titoli di studio e titoli vari, il Tribunale ne rileva l’inammissibilità per difetto di interesse. Non è stato dimostrato che, in forza di quel solo limitato aumento del punteggio, la ricorrente avrebbe potuto utilmente collocarsi in graduatoria. Il motivo è pertanto sottratto allo scrutinio nel merito.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Le spese seguono la regola della soccombenza, con liquidazione in euro 1.500,00 in favore dell’azienda ospedaliera costituita e parziale compensazione. Il Collegio ha potuto prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, assorbite dall’infondatezza nel merito.
Nota della Redazione
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